San Marino. Legge sul “consumo”: via libera dalla Commissione Finanze. La misura nel dettaglio

San Marino. Legge sul “consumo”: via libera dalla Commissione Finanze. La misura nel dettaglio

Progetto di legge sul “consumo”: arriva il via libera da parte della Commissione Finanze. La Segreteria di Stato per l’Industria analizza la misura nel dettaglio.

La proposta legislativa posta all’esame e all’approvazione della Commissione ha l’obiettivo di introdurre una norma “quadro” concernente la tutela, anche collettiva, dei consumatori al fine di garantire loro un più elevato livello di protezione. Senza la pretesa di introdurre un vero e proprio codice, che sarà la risultante dell’evoluzione della normativa, la legge introduce principi generali della tutela del consumo con l’ulteriore scopo di conformare, proporzionalmente, l’impianto normativo della Repubblica di San Marino alla già vigente normativa europea in materia, anche al fine di implementare e migliorare i rapporti commerciali con Paesi terzi e garantire, anche all’interno dello Stato, un elevato grado di tutela a favore di consumatori cittadini di altri Stati che vogliano concludere contratti sul territorio di San Marino e con operatori economici aventi sede legale nel Paese, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.
La Segreteria proponente ha avuto particolare riguardo che tale avvicinamento alle normative di matrice comunitaria ed internazionale, avvenga comunque nel pieno rispetto del contesto normativo sammarinese considerate le peculiarità dello stesso e gli strumenti di diritto comune già previsti e disciplinati. Il PdL vuole dettare i principi fondamentali, quali: i diritti dei consumatori, gli obblighi dei produttori e fornitori, le pratiche commerciali scorrette introducendo, altresì, nuovi strumenti di tutela sia davanti ad un Autorità di nuova istituzione competente in materia e fondamentale nella logica di maggiore integrazione con il contesto europeo, sia di fronte al Commissario della Legge (class action), senza tralasciare previsioni volte all’introduzione di processi che, pur garantendo la massima tutela, possano portare velocemente alla definizione delle controversie rafforzando il concetto di certezza del diritto così strettamente legati alle esigenze del mondo economico.
Gli articoli 4, 5 e 6 della legge definiscono l’informazione del consumatore e gli obblighi generali e specifici di informazione. L’articolo 7 disciplina la pubblicità nei rapporti tra operatori economici e verso i consumatori mentre all’articolo 8 è disposto il divieto delle pratiche commerciali scorrette aggressive, le azioni e i comportamenti ingannevoli mentre all’articolo 9 si prevede che i contratti conclusi in base a una pratica commerciale accertata o dichiarata scorretta sono nulli. Con gli articoli 10 e 11 viene delegato il Congresso di Stato a disciplinare l’Autorità di vigilanza consumatori, che deve essere dotata di autonome competenze funzionali e decisionali. L’Autorità è ritenuta fondamentale al fine di garantire una corretta integrazione al contesto.

L’articolo 12 esplicita di fatto una regola già nota alla giurisprudenza nel disporre che sono vessatorie le clausole che, oggettivamente, determinano a carico del consumatore un
Significativo squilibrio di diritti e obblighi.
Dall’articolo 13 al 17 vengono dettate le disposizioni relative alla sicurezza e qualità dei prodotti, alla presunzione e valutazione di sicurezza, alle responsabilità del produttore e del fornitore.
Nei successivi articoli viene vietato qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabiliTà del produttore o del fornitor, si ribadisce e si esplicita l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e si determinano tutti i diritti del consumatore compreso il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.
All’articolo 21 viene disciplinato il recesso per i contratti a distanza, on-line o negoziati fuori dai locali. Gli articoli 22 e 23 trattano rispettivamente i temi delle garanzie legali e convenzionali.
Vengono poi disciplinati il “Procedimento per la repressione delle violazioni dei diritti del consumatore”, e legittimate le Associazioni dei consumatori ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, nelle materie e per i diritti riconosciuti dalla presente legge.
Si istituisce presso l’Autorità di vigilanza consumatori una Camera di conciliazione consumatori e viene introdotto l’istituto dell’azione di classe che può essere promossa da singoli consumatori, anche per il tramite delle associazioni dei consumatori.
L’articolo 29 prevede che le azioni volte alla tutela dei diritti dei consumatori riconosciuti dalla legge si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui essi possono essere fatti valere, l’articolo 30 dispone le sanzioni amministrative mentre gli articoli 31, 32, 33 e 34 disciplinano il rinvio, le norme di coordinamento, le abrogazioni e l’entrata in vigore della legge che ora passerà al vaglio del Consiglio Grande e Generale”.

Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria): “Sono da sempre convinto che quando il dialogo è costruttivo e non si cede a strumentalizzazioni, è possibile trovare soluzioni in grado di rispondere alle esigenze del Paese. Il lavoro della commissione, agevolato dal dialogo favorito dalla Segreteria di Stato, dal presidente di commissione e dai commissari tanto di maggioranza che di opposizione e da un progetto che considero particolarmente valido ha garantito l’approvazione all’unanimità del testo di legge che confido possa approdare entro l’anno in seconda lettura per la sua definitiva approvazione”.

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