San Marino. Processo a carico di Buriani, L’Informazione: “Prove illegittime uscite dalla porta e rientrate dalla finestra, nuovo ricorso”

San Marino. Processo a carico di Buriani, L’Informazione: “Prove illegittime uscite dalla porta e rientrate dalla finestra, nuovo ricorso”

Prove illegittime uscite dalla porta e rientrate dalla finestra, nuovo ricorso. Udienza davanti al giudice di terza istanza Oliviero Mazza per la famigerata “registrazione Dughera” nell’ambito del processo a carico di Buriani

ANTONIO FABBRI – Nell’ambito del procedimento a carico del commissario della legge, oggi sospeso, Alberto Buriani, si è svolta ieri l’udienza incidentale di terza istanza, davanti al giudice Oliviero Mazza, per la contestata questione circa l’ammissibilità, tra i mezzi di prova nel processo in corso, della registrazione del colloquio tra lo stesso Buriani e Gianfilippo Dughera, in forza della quale al commissario Buriani viene mossa una serie di accuse.

Quella registrazione è stata già dichiarata, proprio con sentenza del giudice di Terza istanza, inutilizzabile perché acquisita illegittimamente e irrimediabilmente perduta, quindi inutilizzabile nel processo. Poi, però, è rientrata nel processo, senza che le copie informatiche integrali di telefonino e pc venissero restituite al diretto interessato come era stato disposto, ed è stata risequestrata dal commissario della legge del dibattimento come “corpo del reato”, sulla base delle richieste delle parti civili.

In apertura di udienza di ieri il Giudice Mazza ha escluso la possibilità di partecipare all’udienza per le parti civili che, pur essendosi presentate – per conto di Eccellentissima Camera, Banca Centrale, Catia Tomasetti, Sandro Gozi e altri due soggetti -, sono state così estromesse dal Giudice che ha ritenuto le parti civili non legittimate a prendere parte all’udienza sulla base della lettera della legge.

Udienza che è quindi proseguita con il Procuratore del fisco e la difesa di Buriani.

Il procuratore del fisco Roberto Cesarini, rifacendosi alle memorie già depositate, ha chiesto dal canto suo di dichiarare inammissibile il ricorso in terza istanza, ritenendo che, essendo quello contestato un provvedimento assunto dal giudice del dibattimento, la decisione sul rsequestro della registrazione potrà essere impugnata davanti al giudice di appello una volta concluso il processo di primo grado. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

Diametralmente opposta la posizione della difesa che ha ricordato come con la sentenza dello stesso giudice Mazza siano state dichiarate irrimediabilmente compromesse e inutilizzabili quelle copie integrali dei devices, telefonino e Pc sequestrati a Buriani. Quindi “il giudice del dibattimento – ha spiegato l’avvocato Michela Vecchi – illegittimamente ha disposto il sequestro delle copie forensi mezzo, che non sono più giuridicamente esistenti”, ma nonostante questo sono state ri-sequestrate.

La difesa ritiene che non si tratti di mere questioni formali, come sostenuto dal giudice di appello Giacomo Fumu, che ha rigettato in prima battuta il ricorso impugnato, sostenendo che i “vizi formali” sarebbero sanati da quanto disposto da Commissario della legge del dibattimento.

“Non si tratta di meri vizi formali da cui era affetto il provvedimento di sequestro che lei ha a suo tempo annullato – ha spiegato l’avvocato Vecchi – leggo testualmente la sua sentenza: l’invalidità del sequestro probatorio non è in alcun modo sanabile, in ragione delle gravi violazioni occorse e la perdita processuale di tutti i materiali informatici indiscriminatamente e illegittimamente appresi è la conseguenza dell’inosservanza di quelle regole basilari di garanzia”. Le violazioni sono quelle dei diritti costituzionalmente garantiti di riservatezza individuale, proporzionalità dell’intervento dell’autorità giudiziaria, ragionevolezza delle limitazioni dei diritti fondamentali, diritto di difesa, diritto di contraddittorio. Richiamate dall’avvocato Vecchi, oltre alle sentenze del giudice Mazza, anche sentenze del Giudice di Appello Francesco Caprioli e pronunce in materia della Cassazione italiana. Contestato dalla difesa anche il fatto che  la registrazione possa essere considerata “corpo del reato”.

Altra questione riguardante la registrazione è l’acquisizione dei medesimi dati informatici, già dichiarati illegittimi, anche per il procedimento disciplinare. Anche in tale circostanza emerge un modo di procedere fortemente contestato dalla difesa. “All’indomani delle sue sentenze – ricostruisce l’avvocato Vecchi – il Commissario Vico Valentini (che istruisce il procedimento disciplinare per conto del Consiglio giudiziario) scrive al Commissario Saldarelli affermando di avere letto sulla stampa che tutto il materiale illegittimamente acquisito può andare perso, e allora chiede che gli venga trasmessa immediatamente tutta la documentazione del procedimento da me impugnato. Il Commissario Saldarelli – prosegue nella ricostruzione l’avvocato Vecchi – allora ordina la restituzione di quanto sequestrato e la distruzione di tutte stampe cartacee dei file, però ordina anche una ulteriore stampa cartacea dei file e la trasmette al giudice disciplinare Vico Valentini”. Di qui l’impugnazione da parte della difesa dei provvedimenti dei Commissari Saldarelli e Valentini.

“Non prendiamoci in giro – ha detto l’avvocato Vecchi – le prove illegali non possono refluire in procedimenti minori, né i dati informatici appresi in maniera illegittima perdono la loro natura di dati informatici perché vengono stampati in formato cartaceo e quindi diventano documenti che possono essere trasmessi. Quel dato informatico illegittimamente acquisito è tale a prescindere dalla stampa cartacea che ne sia stata fatta”, ha concluso l’avvocato Vecchi che ha quindi chiesto l’accoglimento del suo ricorso.

Il giudice Oliviero Mazza si è riservato di decidere nei termini di legge.

Articolo tratto da L’Informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

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