San Marino. Resoconto Consiglio Grande e Generale pomeriggio 24 febbraio 2022

San Marino. Resoconto Consiglio Grande e Generale pomeriggio 24 febbraio 2022

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE, SESSIONE  23 FEBBRAIO- 1 MARZO

– GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO – Seduta del pomeriggio

 

 Nella seduta del pomeriggio viene approvato a maggioranza il Pdl “Modifiche alla Legge 16 settembre 2011 n.139 – Norma di procedura in materia di astensione, ricusazione dei Magistrati”.

           

            I lavori consiliari odierni riprendono dal comma 19, ovvero l’esame del Pdl “Modifiche alla Norma di procedura in materia di astensione, ricusazione dei Magistrati”, presentato in seconda lettura dal Segretario di Stato con delega alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini.  In apertura di seduta è approvato il posticipo dei comma dal 13 al 19, che prevedono ratifiche di accordi e convenzioni internazionali. L’esame del Progetto di legge su astensione e ricusazione dei magistrati viene poi interrotto dall’annuncio, dato dalla Reggenza, di una sospensione di circa un’ora dei lavori consiliari per consentire la convocazione di un congresso di Stato straordinario.

Alla ripresa della seduta, l’Aula approva il Pdl di modifica degli istituti di astensione e ricusazione dei magistrati e passa all’esame dell’ultimo di 4 provvedimenti inseriti nel pacchetto di Riforma della giustizia, il Progetto di legge “Disposizioni per implementare le garanzie e l’efficienza del processo penale”, in seconda lettura. Rispetto al precedente Pdl, su cui l’opposizione non ha espresso contrarietà, su questo, come emerge già dalla relazione di minoranza, le posizioni di Rf e Libera convergono nel bocciare l’articolo 8, relativo al giudizio di terza istanza, che di fatto “alimenta un parere fortemente negativo sull’intero intervento riformatore”. Il dibattito sul provvedimento viene interrotto a fine seduta e riprenderà in seduta notturna.

 

Di seguito un estratto degli interventi del pomeriggio.

Comma n. 19 Esame del Progetto di legge“Modifiche alla Legge 16 settembre 2011 n.139 – Norma di procedura in materia di astensione, ricusazione dei Magistrati”(seconda lettura). 

Alberto Giordano Spagni Reffi, Rete

relatore unico, dà lettura della relazione al Pdl

Il presente Progetto di Legge è stato presentato in Aula dalla Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia ed assegnato alla Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica, la quale lo ha esaminato in sede referente. Il Progetto di Legge scaturisce dalla necessità, insieme a quello inerente all’Ordinamento Giudiziario ed alle modifiche al Codice di Procedura Penale, di perfezionare, ammodernare ed implementare il funzionamento della Giustizia nella Repubblica di San Marino; questo, in particolare, riguarda due istituti già esistenti all’interno del contesto sammarinese, fondamentali per garantire l’autonomia e l’indipendenza dei Giudici, come quelli dell’astensione e della ricusazione.  In base al testo della Relazione depositata contestualmente al Progetto di Legge, al riferimento in Consiglio Grande e Generale del Segretario di Stato competente ed a quanto ribadito da quest’ultimo in sede referente, l’intento principale è, per ciò che riguarda l’astensione, renderla più in linea con i principi di speditezza ed economicità del processo, mentre, per ciò che concerne la ricusazione, approfondire la procedura ed implementare gli strumenti avverso il possibile utilizzo dilatorio di tale istituto.
Il Progetto di Legge, elaborato sulla scorta della proposta presentata dal Gruppo di Lavoro per la riforma dell’ordinamento giudiziario, costituito con delibera n. 28 del Congresso di Stato adottata nella seduta dell’11 settembre 2020, così come rettificata dalla delibera n. 23 della seduta del 5 ottobre 2020, è stato depositato in data l0 agosto 2021, dibattuto in prima lettura in Consiglio Grande e Generale il 15 settembre 2021 ed assegnato alla Commissione Consiliare Permanente I per l’esame in sede referente.  La Commissione Consiliare Permanente I ha esaminato il Progetto di Legge in data 28 gennaio 2022. Durante il dibattito generale, nel quale i gruppi politici presenti hanno avuto possibilità di esprimersi sul Progetto di Legge, i partiti di opposizione Libera e Repubblica Futura, pur condividendo nel suo complesso il Progetto di Legge, hanno espresso perplessità in merito alle modifiche previste per l’astensione, con particolare riferimento alla competenza del Magistrato Dirigente, quando l’incarico è ricoperto da figura esterna alla magistratura sammarinese. Dalla maggioranza è, invece, giunto parere favorevole. In seguito, si è proceduto all’analisi dell’articolato, sul quale sono stati proposti emendamenti dalla Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia, di carattere prevalentemente tecnico o formale, riguardanti principalmente la sostituzione del tern1ine “Dirigente del Tribunale” con quella di “Magistrato Dirigente”.

La Legge, così come emendata in Commissione, non differisce particolarmente a livello contenutistico, proprio a ragione del carattere degli emendamenti presentati, dal testo presentato in prima lettura. Unica eccezione riguarda l’emendamento parzialmente modificativo e integrativo del comma 5 dell’articolo 2 bis (Procedimento di astensione), introdotto con l’articolo 2, il quale, dopo avere mutato la denominazione del Dirigente del Tribunale in Magistrato Dirigente, aggiunge, al termine del comma, che il decreto motivato di rigetto della domanda di astensione ” … è allegato agli atti del procedimento unitamente alla domanda di astensione” .  Gli emendamenti presentati sono stati accolti nella loro interezza. Il Progetto di Legge, infine, è stato approvato grazie ai voti dei Commissari di maggioranza, con astensione di quelli di Opposizione. A conclusione dei lavori, il Presidente ha invitato i membri della Commissione ad individuare il relatore per la redazione della relazione da presentare in Consiglio Grande e Generale; la volontà della Commissione è stata quella di redigere una relazione unica, assegnandola al sottoscritto.  Eccellenze, Onorevoli Colleghi, nella speranza di aver illustrato adeguatamente quanto discusso e deciso in sede referente dalla Commissione Consiliare Permanente I, invito il Consiglio Grande e Generale ad approvare il Progetto di Legge in discussione.
Massimo Andrea Ugolini, Sds con delega alla Giustizia
L’intento Pdl è dare speditezza ed economicità processuale all’istituto di sospensione e ricusazione, per far in modo che, qualora ci sia richiesta di astensione da parte di un magistrato, possa essere il magistato dirigente ad accoglierla o respingerla, per dare maggiore speditezza ai processi in corso. Per l’aspetto della ricusazione sono definite in modo più chiaro e specifico le tempistiche. E’ uno dei 4 progetti di legge del pacchetto giustizia, due dei quali già licenziati in Consiglio Grande e Generale, questo in particolare punta a dare maggiore speditezza all’istituto di astensione qualora venga richiesto dal magistrato.
Luca Boschi, Libera
Come già espresso in Commisisone, dei 4 Pdl sulla giustizia questo è quello che ci vede più concordi, in quanto ds tempo nel nostro tribunale c’è questa problematica relativa alle ricusazioni,  problematica che è proprie di un tribunale unico di un Paese così piccolo come il nostro. Stesso discorso per le astensioni. Tutto ciò che va in linea con la semplificazione del meccanismo che permette di ricusare ed astenersi, non in modo discrezionale ma secondo un regolamento preciso, è ben accolto dal nostro gruppo. C’è una sola eccezione a tutto questo, e il relatore lo ha ricordato bene, in quanto dai nostri banchi era stata sollevata perplessità sulle astensioni, quando fossero decise da un magistrato dirigente esterno, quindi un dirigente non magistrato.  Diamo un ok di massima al testo licenziato dalla Commissione 1 e ci riserviamo di evidenziare alcuni possibili miglioramenti nel corso dell’esame dell’articolato.
Guerrino Zanotti, Libera
Anche se abbiamo espresso voto di astensione sul Pdl in commissione, abbiamo comunque condiviso, in linea di massima, l’intervento perchè va in una direzione corretta nel dirimere ciò che avviene già nella pratica all’interno del tribunale, nell’eventualità ci sia astensione o ricusazione del giudice. E’ un provvedimento che definisce in modo più preciso e corretto le modalità di richiesta di astensione e nell’eventualità ci sia richiesta di ricusazione dalle parti coinvolte, abbiamo condiviso la necessità di intervenire e riteniamo che l’impianto normativo che si è definito risponda alle necessità evidenziate. L’Uuica nota su cui si è espressa Libera in modo critico è l’intervento del magistrato dirigente qualora sia esterno al tribunale sulla decisione di astensione. Su questo ritenevamo necesario l’invio del provvedimento al magistrato per rimedi speciali, non  è stato possibile modificarlo nella valutazione dell’articolato, nella sostanza non inficia un giudizio sommariamete positivo al Pdl.
Nicola Renzi, Rf
L’opposizione non ha fatto querelle su questo provvedimento, quanto meno valutabile. Non abbiamo però capito il perché con questo pdl si sia deciso di spodestare i giudici dei rimedi straordinari nella loro competenza di agire in campo di astensione, per giungere di limitare le loro competenze solo alla ricusazione. Ovvero non abbiamo capito perché il Segretario alla Giustizia e la maggioranza abbiano deciso che i giudici dei rimedi straordinari siano solo sulle ricusazioni e sulle astensioni possa decidere anche il dirigente. Quacuno ci ha risposto per la celerità dei processi, io credo che anche le astensioni invece vadano motivate ed espresse in modo articolato.
Vladimiro Selva, Libera
La posizione di Libera non è di avversità al progetto di legge. Come gruppo, pur condividendo l’opportunità di fare questo passaggio, non la voretemo per le criticità che abbiamo sottolienato in commissione.
Gian Nicola Berti, Npr
Credo si faccia confusione tra astensione e ricusazione, due istituti simili, ma due opposti della stessa medaglia. Il principio del giudice indipendente attiene l’astensione, la ricusazione è il concetto inverso. Il giudice resta comunque per le parti del processo, tutti, ferma la possibilità di ricusare il giudice se non è naturale, precostituto per legge e terzo rispetto le decisioni che deve prendere. Le paure paventate dall’opposizione non hanno diritto di cittadinanza, il pdl mira a snellire il processo ed evitare una serie di distorsioni cui abbiamo assistito nelle Aule del tribunale. L’innovazione più importante del pdl è il concetto che, quando il giudice viene ricusato, non può ultimare la fase. Abbiamo visto ingiustizie sfacciate in cui il giudice ricusato ha continuato a fare la sua attività, benchè appunto ricusato. Per assurdo, il giudice dei rimedi straordinari poi, fronte al fatto che il giudice ha ultimato la fase e la sua attività alla fine dice che non può più decidere, e così chi ha violato la legge ha portato a termine il suo operato, in modo non corretto.
L’astensione è un problema di ufficio, la vera innovazione è la ricusazione che deve essere effettiva e non dilatoria. E’ un progetto di legge che rappresenta un passo in avanti nel solco delle garanzie, tutele e nel’efficienza della giustizia.
Alberto Giordano Spagni Reffi, Rete
Questi due istituti vanno a mirare sui requisiti di indipendenza e imparzialità che il giudice deve avere, e sono due concetti che si sposano bene con il principio del giudice naturale, istituito per legge. Il giudice viene sostituto perché rientra in casistiche che potrebbero compromettere la sua facoltà di giudizio. Questpo Pdl non va a stravolgere  cardine del giusto processo, ma lo fa in quelli che sono i due punti pricnipali: per l’astensione, nel cercare un qualcosa di maggiormente veloce, e deve essere veloce perché è il giudice stesso, che si trova fasciolo in mano, riscontra che la sua imparzialità possa essere compromessa. Per la ricusazione non è il giudice che fa quel passo, ma una delle parti del processo solleva la possibilità di non imparzialità del giudice. In questo caso è stata rinforzata la procedura e la possibilità o meno di proseguire da parte del giudice ricusato. E si è agito poi sull’uso scorretto dell’istituto per allungare i tempi processuali. Sono elementi di cui questo istituto aveva bisogno per ammodernarsi.
Iro Belluzzi, Libera (Indipendente)
Qualche elemento di criticità lo avevo espresso e anche se sono più rassicurato sull’astensione che diventa un percorso amministrativo e perde funzione il giudice per i rimedi straordinari, nel valutare motivazioni reali del perché il giudice voglia astenersi.
Alessandro Cardelli, Pdcs
E’ un pdl che parla sia di astensione che di ricusazione, due istituti simili ma sotto tanti aspetti diversi. La parte di legge sulla ricusazione è considerata all’unanimità migliorativa, vorrei però fare chiarezza sulla scelta di spostare la competenza di decidere l’astensione al magistrato dirigente dal giudice per i rimedi straordinari. Per l’opposizione le direttrici sono state due, Libera e Rf hanno avuto un approccio critico diametralmente opposto. Libera ritiene che questa competenza non doveva essere assegnata al dirigente esterno perché non è magistrato. A prescindere dalla sentenza del Garante che attribuisce una serie di poteri al magistrato dirifente, l’attuale dicitura della legge sull’ordinamento giudiziario, sulla nomina dirigente esterno al tribunale, richiede che si può ricorrere a un dirigente esterno solo in circostanze eccezionali con riferimento a figure di comprovata esperienza dirigenziale di una struttura o uffici giudiziari. La polemica dell’allora opposizione- cui si rifà Rf- era che il dirigente scelto per il tribunale non aveva assolutamente questi requisiti. Cosa che non avvivene con l’attuale dirigente del tribunale. Vero che l’attuale dirigente esterno non è un magistrato che esercita all’interno della Repubblica, ma in passato ha svolto il ruolo di magistrato. Detto questo, la scelta di spostare al magistrato dirigente- e qui mi rifaccio alle domande del consigliere Renzi che la risposta la sa bene, anche se capisco la polemica politica- qui si vuole dare maggiore efficienza e velocità ai procedimenti. Tutti sanno che i giudici per i rimedi straordinari non esercitano abitualmente in tribunale, fanno altre professioni, e spesso si sono verificati allungamenti nella richiesta di astensione, che è un atto non delle parti, ma del giudice. E non pregiudicano in alcun modo le parti. I tempi sono stati ristretti, nel momento in cui il giudice ha l’obbligo di astenersi entro 10 giorni, ha questo obbligo ed entro 20 giorni deve concludersi la procedura di astensione.
Massimo Andrea Ugolini, Sds per la giustizia, replica
Per rispondere alla domanda del consigliere Renzi: il passaggio al magistrato dirigente è proprio finalizzato a dare velocità e speditezza, nel momento in cui, da parte del magistrato ci sia richiesta di astensione, prima era necessaro andare da un giudice per i rimedi straordinari. In questo caso è il magistrato stesso che riconosce elementi concreti per cui astenersi, e li motiva con elementi circostanziati. Non va a precludere minimamente tutto il rito che riguarda le parti. Se ci fosse richiesta di ricusazione invee si va sempre al giudice per i rimedi straordinari. E’ un intervento che da speditezza, economicità ed è utile per accelerare i tempi rispetto le richieste di astensione e ricusazione.

 

Comma 20. Progetto di legge “Disposizioni per implementare le garanzie e l’efficienza del processo penale” (presentato dalla Segreteria di Stato per la Giustizia) (II lettura)

Alessandro Cardelli, Pdcs, relatore di maggioranza (dà lettura della relazione di maggioranza)

Eccellentissimi Capitani Reggenti
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

il presente progetto di legge che oggi viene portato all’attenzione del Consiglio Grande e Generale per l’esame in seconda lettura, contiene disposizioni modificative e integrative in materia di procedura penale. Un intervento organico, come quello oggetto di discussione, era atteso nella Repubblica di San Marino da decenni.

Il progetto nasce dalla necessità di rendere l’ordinamento sammarinese più moderno, prevedendo delle modifiche sostanziali che permetteranno al nostro sistema giudiziario di poter essere più efficiente e tutelante del diritto di difesa, in linea anche con la recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La proposta di legge è il frutto del Gruppo di Lavoro, istituito dal Congresso di Stato, con delibera n. 33 del 27 ottobre 2020.
Il progetto di legge è stato oggetto di previo confronto all’interno della Commissione Consiliare Affari Costituzionali ed Istituzionali, con l’Ordine degli Avvocati e Notai e tra i Gruppi Consiliari.

Desidero rilevare inoltre come i lavori all’interno della Commissione Consiliare Affari Costituzionali e Istituzionali si siano svolti in un clima di collaborazione tra le forze politiche presenti, ad esclusione di pochi articoli, che hanno portato alla nomina di due distinti relatori tra maggioranza e opposizione.  Esaminando,ii testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali e Istituzionali si può vedere come le novità presenti siano molteplici.

Art. 1) Tale articolo, estremamente corposo, tratta la materia delle misure cautelari personali sostituendo gli attuali articoli da 53 a 58 del c.p.p.
L’Art. 53 indica le tipologie di misure cautelari personali, distinguendole tra misure di natura custodiale, di natura obbligatoria e di natura interdittiva, nonché i presupposti per adottarle.

L’Art. 53-bis tratta delle esigenze cautelari e delimita i casi in cui può essere disposta la custodia cautelare in carcere, prevedendo la non applicabilità di tale misura – salvo casi eccezionali – a prevenuti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, o di genitori di figli minori in casi tassativamente indicati, nonché qualora sia accertata in concreto l’incompatibilità della restrizione in carcere con le condizioni di salute del prevenuto. In tali casi la custodia cautelare è sostituita da una delle ulteriori misure coercitive . L’Art. 53-ter, definisce la durata massima delle misure coercitive. Si tratta di una innovazione estremamente importante per l’ordinamento sammarinese, in quanto ad oggi non esisteva alcuna limitazione temporale per tali misure. Le misure coercitive non possono avere durata superiore: a un mese, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di primo grado; a tre mesi, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di secondo o terzo grado; a sei mesi, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di quarto o quinto grado. In tutti gli altri casi le misure coercitive non possono avere durata superiore a un anno.  E’ possibile la proroga – una sola volta per uguale periodo – qualora permangano le esigenze cautelari. La proroga è disposta dal Giudice Inquirente e sottoposta a procedura di riesame, oltre a poter essere impugnabile. Decorsi i termini indicati le misure perdono – automaticamente – efficacia.
All’Art. 53-quater viene statuito come nel caso in cui il prevenuto violi le prescrizioni inerenti una misura cautelare personale, il Giudice possa disporre la sostituzione o il cumulo con altra misura più grave.
L’Art. 53-quinquies introduce lo strumento del Riesame, una delle maggiori novità del progetto di legge. L’articolo prevede espressamente quali sono gli obblighi motivazionali per l’adozione delle misure cautelari personali. E’ inoltre disposto come nei casi di temporanea segretezza degli atti, il Giudice Inquirente sia obbligato – a pena di inefficacia della misura – a depositare l’elenco degli atti utilizzati.  Adottato il provvedimento il Cancelliere è tenuto a formare un fascicolo del riesame e in seguito a trasmettere l’incarto a un Commissario della Legge diverso dal Giudice Inquirente che ha disposto la misura, il quale nella innovativa veste di Giudice per il riesame, conferma, modifica o revoca la misura. Tale novità è sostanziale in quanto aggiunge un ulteriore Commissario della Legge che possa verificare l’adozione della misura, diversamente da quanto avviene oggi, per cui tali provvedimenti vengono assunti in autonomia da un singolo Commissario della Legge.  I tempi del giudizio di riesame sono estremamente stringenti, in quanto entro novantasei ore dal deposito della copia del rapporto di esecuzione, il Giudice del riesame, convoca apposita udienza istruttoria. La decisione deve poi essere adottata entro quarantotto ore.  Avverso l’ordinanza di riesame può essere proposto reclamo al Giudice d’Appello Penale. Il reclamo è possibile anche direttamente avverso il provvedimento del Giudice Inquirente che dispone una misura cautelare personale.  L’Art. 54 prevede i casi in cui il prevenuto o il Procuratore del Fisco possono proporre di revoca o sostituzione della cautelare personale, quando emergono fatti circostanze. Ricevuta il G Inquirente si pronuncia entro  dieci giorni. La decisione assunta è reclamabile innanzi al Giudice d’Appello.
L’Art. 55 riprende l’attuale formulazione del c.p.p. in materia di mandato di parizione. Le ordinanze emesse dal Giudice d’Appello – come avviene già – sono ricorribili per legittimità dinanzi al Giudice per Terza istanza penale, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza del Giudice d’Appello. (..) All’Art. 58-bis vengono elencate le misure cautelari reali: sequestro conservativo, preventivo, strumentale, confisca.  L’Art. 58-ter tratta dei presupposti per adottare tali misure. L’Art. 58-sexies regola il sequestro preventivo a fini di confisca e la confisca in caso di estinzione del reato.  L’Art. 58-septies estende la disciplina del riesame anche alle misure cautelari reali. l’Art. 58-octies prevede la possibilità di chiedere il dissequestro o la cancellazione dell’iscrizione anticipata.
All’Art. 58-nonies è previsto il regime di impugnazione per le misure cautelari reali.   (….)      

Art. 5-6-7) In questo articolo vengono introdotte numerose novità con riferimento al giudizio di appello. Art. 8) Viene introdotto un nuovo articolo 199-bis al codice di procedura penale, introducento la possibilità di ricorso in terza istanza. (…) all’articolo 9 è introdotto un ulteriore strumento deflattivo già previsto nel vicino ordinamento italiano, il patteggiamento (…) Art.10-11-12-13-14 prevedono diverse modifiche rispetto la Legge 17 giugno 2008 n.93 in materia di giusto processo. Tra le maggiori novità vi è una chiara indicazione degli effetti nei casi in cui venga accertata una violazione del diritto di difesa. (….).  Ultimato l’esame dell’articolato, in qualità di relatore di maggioranza di tale progetto di legge, mi auguro che il progetto di legge oggi in discussione venga valutato positivamente e sia approvato dal Consiglio Grande e Generale.

Giuseppe Maria Morganti, Libera, relatore di minoranza, dà lettura della relazione di minoranza

Eccellentissimi Capitani Reggenti
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale. Il progetto di legge che approda in Consiglio Grande e Generale in seconda lettura registra certamente elementi migliorativi rispetto alla disciplina normativa ora vigente, ma viene inficiato da una nuova norma al comma 2 dell’articolo 7, inserita in modo frettoloso e priva di regolamentazione, che ne pregiudica il contesto.
L‘attuale procedura penale sammarinese, farraginosa in taluni aspetti, è strettamente legata alla vecchia concezione inquisitoria che limita le garanzie degli imputati e non consente il pieno diritto di difesa. A tal fine, l’articolo 1 della proposta di legge che modifica gli articoli dal 53 al 58 del Codice di Procedura Penale, viene ritenuto importante per definire il percorso verso una migliore società giuridica. L’occasione fornita da questo progetto di legge per offrire una migliore tutela dei diritti nella fase istruttoria, avrebbe potuto essere però più coraggiosa, soprattutto relativamente alle fasi iniziali dei procedimenti. Il PdL lascia infatti al Giudice Inquirente ancora un forte margine di manovra per valutare autonomamente l’azione coercitiva nei confronti dell’inquisito e non tiene conto invece dell’ipotesi che l’errore in tale fase potrebbe essere indotto dalla necessità di ottenere risultati di indagine o dal perseguimento di ‘piste investigative’, che magari nel tempo possono non portare a risultati suffragati da prove. In tale fase l’adozione di provvedimenti che limitano la libertà personale degli indagati risulta pertanto soggetto ad un eventuale errore che si potrebbe invece evitare se sottoposto al principio di conformità di un secondo pronunciamento espresso da un Magistrato diverso non inquirente. Questa proposta è stata avanzata attraverso un emendamento presentato dal gruppo di Repubblica Futura, proposta che rappresenta una riflessione necessaria, e perfettamente in linea con la filosofia del provvedimento medesimo che sceglie di consentire all’inquisito, e successivamente all’imputato, una difesa certa e un percorso di chiarezza nella definizione delle tempistiche relative ai procedimenti. L’emendamento, bocciato dalla maggioranza, anche se qualche membro ne aveva manifestato apprezzamento, proponeva che il Magistrato che disponeva la misura cautelare non doveva essere lo stesso incaricato di procedere alle indagini. Questo doppio parere avrebbe rappresentato una cautela più che necessaria, proprio nel momento in cui il procedimento giudiziario attira la massima attenzione e in cui le scelte dell’inquirente condizionano in modo sostanziale il parere dell’opinione pubblica, sottoponendo l’indagato al ‘marchio indelebile’ della società. Il Progetto di Legge interviene anche sull’aggiornamento delle norme previste dalla Legge 2 giugno 2008 n.g3, Legge Foschi. Il provvedimento in questione coglie e rafforza i principi della legge così detta del “Giusto Processo” che ha introdotto garanzie notevoli nel rapporto fra cittadini e Tribunale, regolando istituti complessi per una piccola realtà, quale la durata della segretazione di un’indagine e le modalità di comunicazione ai soggetti sottoposti ad inchiesta. Purtroppo numerose sono le occasioni in cui le procedure definite con quella legge non sono state rispettate dando origine a casi discutibili, quale la sottoposizione di un cittadino ad inchiesta senza che questi ne venga mai informato, o il decorrere dei tempi della segretazione al di là dei limiti fissati o, infine, la pubblicità data ad atti riservati. (…)La Legge Foschi sul Giusto Processo rappresenta quindi un baluardo della civiltà giuridica sammarinese e siamo favorevoli che parte di essa sia stata potenziata per aggiornarla sulla base dell’esperienza maturata e delle sempre migliori condizioni etiche che la società esprime. Anche in tale contesto si è registrata però la non approvazione di alcuni emendamenti dell’opposizione migliorativi(…). La nuova legge introdurrà anche due nuovi istituti tesi a rendere più spediti i procedimenti e, quando possibile, a risolverli in tempi rapidi. Si tratta del concetto di ‘Particolare tenuità del fatto’ che consente al Giudice l’archiviazione quando non si rilevino fenomeni gravi, o recidive, e dell’istituto del “Patteggiamento della pena e del risarcimento”. (…)

Il vulnus dell’articolo 7 (ora articolo 8)
Se quindi occorre esprimere un parere positivo relativamente ad una parte significativa del lavoro espletato dai tecnici che hanno elaborato il Progetto di Legge, la formulazione dell’articolo 7 (ora articolo 8) che introduce l’articolo 199-bis nel Codice di Procedura Penale, e regola “l’accesso al giudizio in terza istanza”, induce a ribaltare completamente l’opinione sull’intento dei proponenti il PdL, alimentando un parere fortemente negativo sull’intero intervento riformatore. Mentre i commi 1, e 3 dell’articolo 7 estendono la facoltà del Giudice di Terzo Grado, ma limitatamente al rinvio di una sentenza al Giudice di Appello per un’ulteriore valutazione o, nel caso più estremo all’annullamento di una sentenza di secondo grado se, essendo peggiorativa rispetto al primo grado, contiene vizi procedurali, è il comma 2, quello smaccatamente orientato ad intervenire sui processi in corso. Al Giudice di Terzo Grado, chiamato in tutti gli ordinamenti a verificare gli elementi di legittimità e conformità al dettato legislativo, il comma 2 dell’articolo 7 (ora articolo 8) introduce ex novo la possibilità di istituire un vero e proprio nuovo procedimento giudiziario con il potere di confermare, annullare o addirittura riformare, la sentenza espressa in Appello in materia penale. Fino ad ora la sentenza in sede di Appello poteva essere esaminata dal Giudice di Terza istanza affinché fossero meglio definiti i provvedimenti cautelari (sequestri o carcerazioni). La norma contenuta nel comma 2, che modifica nella sostanza la Procedura Penale, viene introdotta sic et simpliciter senza prevedere alcun apparato regolamentare. Ciò rivela la fretta e la finalità non astratta (come invece dovrebbe essere caratterizzato l’intervento legislativo, soprattutto in materia giudiziaria) che caratterizzano l’introduzione di questa nuova procedura. Nulla viene detto su come dovrà svolgersi il giudizio in terzo grado. Non sfugge all’osservazione la contingenza in cui il provvedimento si cala che è quello dell’ormai imminente deposito della sentenza del Giudice d’Appello Penale per il procedimento denominato “Conto Mazzini” che pare, a questo punto essere stata ispiratrice del comma 2 dell’articolo 7 (ora articolo 8) del progetto di legge che stiamo esaminando. In astratto non esprimiamo una contrarietà all’introduzione di questa ulteriore tutela giuridica, ma di certo la frettolosità e il metodo poco professionale con cui viene introdotta non può che confermare il dubbio che ci si trovi di fronte ad una specifica necessità delle difese piuttosto che all’affermazione di un principio di garanzia giuridica.  Così pure non possiamo non sottolineare la presentazione dell’emendamento, intervenuto in corso d’opera, durante l’esame degli articoli, dovuta chissà a quale dimenticanza iniziale, aggiuntivo dal commi 5 al comma 9 dell’articolo 7 (ora articolo 8), che ha previsto la sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello in caso di ricorso. Certo una dimenticanza che se non inserita avrebbe di certo creato qualche problema . Infine un giudizio di sospensione viene espresso rispetto alla norma introdotta dal comma 4 dell’articolo 7 (ora articolo 8) che, se nella sostanza può essere condivisibile, nella pratica va a normare una prassi già in essere in sede giudiziaria e adottata anche recentemente. Il dubbio che emerge è quello per cui le decisioni di dissequestro adottate in Terza Istanza non avessero i presupposti integrali per essere emanate.

La struttura del provvedimento nel suo complesso rappresenta la pratica dimostrazione della autoreferenzialità con cui il Governo e la sua maggioranza sono intervenuti su tutta la materia dell’ordinamento giudiziario, sistema di riforme che avrebbe potuto ottenere una condivisione generale dell’intero Paese ed invece, essendo presentato con una logica di parte, non può che fare emergere contrarietà che ne inficiano l’efficacia. Una logica sbagliata e dannosa, che incentiva la sfiducia dei cittadini nei confronti della Giustizia.

 

San Marino News Agency

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