San Marino. “Un disallineamento di norme rischia di diventare una pietra tombale su diversi processi per evasione fiscale”

San Marino. “Un disallineamento di norme rischia di diventare una pietra tombale su diversi processi per evasione fiscale”

Evasione fiscale, disallineamento di norme: caso prescritto. Diversi processi a rischio. Pf chiede di trasmettere la sentenza a Tributario e segreteria

ANTONIO FABBRI – Un disallineamento di norme che rischia di diventare una pietra tombale su diversi processi per evasione fiscale già incardinati e, se non si addiverrà a un nuovo modus operandi o a modifiche normative, rischia di travolgere anche quelli futuri.

Il caso Il caso specifico di cui si è discusso ieri, è la più classica delle evasioni fiscali. In sostanza un soggetto titolare di una società, non ha presentato la denuncia dei redditi relativa all’esercizio 2014, non dichiarando così un imponibile di oltre 230 mila euro, per una evasione di imposta di circa 41mila euro che l’erario non ha incassato. Vista la mancata denuncia dei redditi, l’ufficio tributario segnalò, dopo l’avviso di accertamento andato a vuoto, il caso all’Autorità giudiziaria. Di qui l’accusa di evasione fiscale ai sensi del primo comma dell’articolo 389 del codice penale che recita: “Chiunque omette la presentazione della dichiarazione dei redditi, quando l’ammontare dell’imposta evasa determinata anche in via sintetica dall’Ufficio è superiore ad €25.000,00 è punito con la prigionia sino al secondo grado…”

Il disallineamento di norme La segnalazione all’autorità giudiziaria, dunque, portò al rinvio a giudizio per evasione fiscale. Tuttavia nel processo, sollevato dalla difesa dell’imputato sostenuta dagli avvocati Filippo Cocco e Fabio Di Pasquale, è emerso un disallineamento delle norme tributarie rispetto a quelle penali. Infatti la difesa ha rilevato che il caso, giunto all’attenzione dell’autorità giudiziaria, era già prescritto prima che fosse segnalato ed ha chiesto la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione, annunciando che diversamente avrebbe sollevato una eccezione di costituzionalità. La difesa ha infatti affermato che, essendo l’omessa dichiarazione dei redditi del 2015, anno entro il quale doveva essere presentata la dichiarazione per l’anno 2014, il reato era prescritto. L’eccezione sollevata nell’udienza precedente ha visto nel processo di ieri il Commissario della legge Simon Luca Morsiani, pronunciarsi, di fatto conteggiando la prescrizione e accogliendo la tesi della difesa. Ma perché questo è accaduto? Perché c’è appunto un disallineamento tra le norme tributarie e quelle penali. Infatti l’autorità amministrativa, l’ufficio Tributario, quando riscontra la mancata presentazione della denuncia dei redditi, ha tre anni per avviare l’accertamento e chiedere quindi la presentazione di quanto dovuto. In assenza di risposte, scatta la segnalazione all’Autorità giudiziaria. Il problema è che, come in questo caso, se la segnalazione scatta a tre anni dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo l’evasione fiscale punita con la prigionia di secondo grado, a quel punto è di fatto già decorso il termine di prescrizione del reato, che si deve conteggiare dalla data della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Di qui l’ordinanza del Commissario Morsiani che ha accolto la prospettazione difensiva e, dopo le conclusioni, la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Parte civile e Procura fiscale Sia l’Avvocatura dello Stato, con l’avvocato Alessandra Belardini, sia la Procura fiscale hanno dovuto prendere atto che effettivamente un disallineamento normativo c’è. “Profili di criticità che questa parte ritiene di dover approfondire”, ha detto l’avvocatura. “Il conteggio della prescrizione è corretto. Chiedo comunque – ha affermato il Pf Roberto Cesarini – che questa ordinanza e questa pronuncia vengano comunicate o trasmesse sia al Tributario sia alla Segreteria alle finanze perché tengano in considerazione, oltre alle tempistiche delle verifiche in sede amministrativa, anche i tempi cui il tribunale è soggetto per quanto riguarda l’attivazione e l’efficacia della giustizia penale”.

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

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