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Titolo I
brevetti
Articolo 9
Designazione dell’inventore
1.
L’inventore ha il diritto, nei riguardi del richiedente della domanda di
brevetto o del brevetto, a essere menzionato avanti l’Ufficio di Stato
Brevetti e Marchi.
2.
Ogni
inventore designato sarà menzionato sulla domanda di brevetto o sul
fascicolo di brevetto stesso, a meno che esso non vi rinunci
espressamente con domanda scritta rivolta all’Ufficio di Stato Brevetti
e Marchi.
3.
L’Ufficio
di Stato Brevetti e Marchi non verifica l'esattezza della designazione
dell'inventore. Una designazione incompleta o errata dell'inventore può
essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di
consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza
non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da
una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.
4.
Se un
terzo presenta all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi una sentenza,
passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di
un brevetto è tenuto a designarlo come inventore, l'Ufficio di Stato
Brevetti e Marchi lo annota sul Registro dei brevetti e ne pubblica
notizia nel Bollettino Ufficiale.
5.
L'inventore, al quale l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia
respinto la richiesta di inserire il suo nome nel Registro dei brevetti
e nel brevetto, può presentare ricorso.
6.
Il
ricorso ai sensi del comma precedente non sospende la concessione del
brevetto, salva la successiva inserzione nel Registro dei brevetti del
nome dell'inventore.
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