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Istituzione di un registro navale per unità da diporto |
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ARTICOLI 2-Autorità per la Navigazione Marittima 3-Documenti per la iscrizione 5-Rilascio licenza di navigazione 6-Dati riportati sulla licenza 9-Natanti senza obbligo di iscrizione 12-Unificazione comando imbarcazione e motore 13-Servizi svolti da passeggeri 14-Titoli abilitanti alla conduzione 16-Sanzioni 21Sanzioni per fatti pericolosi 22-Soccorso 23-Estensione del territorio sammarinese
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LEGGE 30 novembre 2004 n.164 |
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Titolo iI iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto Articolo 3
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sono iscritte nel conforme al modello approvato con decreto reggenziale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l’acquirente deve chiedere l’assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda all’Autorità per la Navigazione Marittima preposta alla tenuta del registro navale. Alla domanda deve essere allegata: a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente i dati identificativi dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa; b) dichiarazione di conformità; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 3. 3. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nel registro navale non è ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione marittima, nei limiti fissati dall’articolo 5, dall’Autorità per la Navigazione Marittima attraverso il rilascio di una licenza provvisoria. 4. Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi. Il titolo di proprietà di cui al comma precedente è costituito da: a) atto pubblico; b) scrittura privata autenticata; c) scrittura privata autenticata da funzionario abilitato dalla Autorità; d) sentenza; e) certificato di denunciata successione; f) altri atti previsti dalla Legge 29 ottobre 1981 n.87. 5. Il titolo di proprietà deve comunque contenere i seguenti elementi: a) dati anagrafici delle parti o, se si tratta di enti o società, loro natura e ragione sociale, loro residenza o sede; b) codice I.S.S. o codice Operatore Economico, se presente, delle parti; c) modello, numero serie e, se presente, di precedente immatricolazione dell’imbarcazione o nave; d) prezzo di vendita del bene. Il titolo può consistere in un modulo predisposto dalla Autorità redatto anche in più lingue, fra cui quella italiana, regolarmente autenticato. 6. Decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ritiene non avvenuta, pertanto la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all’ufficio che li ha rilasciati. Il proprietario dell’unità può presentare nuova domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 2. 7. L’avente diritto che intende alienare o trasferire all’estero la propria unità da diporto deve chiedere l’autorizzazione alla dismissione di bandiera. 8. L’avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi: a) per perdita effettiva o presunta; b) per demolizione; c) per trasferimento o vendita all’estero; d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti. |
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