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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iI
vigilanza prudenziale
Articolo 51
Servizio di informativa protesti
1. E’ affidato all’autorità di vigilanza il servizio di informativa
protesti. Il servizio consiste nell’aggregazione dei dati forniti
mensilmente dalle banche sammarinesi inerenti gli assegni protestati e
nella trasmissione dell’elaborato, con medesima periodicità, a tutti i
soggetti autorizzati a svolgere le attività di cui alle lettere A o B
dell’Allegato 1.
2. L’autorità di vigilanza disciplina l’organizzazione e il
funzionamento del servizio di cui al primo comma.
3. L’identità della banca segnalante rimane celata e tutte le
informazioni contenute nell’elaborato sono coperte dal segreto di cui
all’articolo 36, fatta salva l’ipotesi di successiva pubblicazione sul
Bollettino Protesti ai sensi di legge.
4. I soggetti protestati hanno diritto a conoscere le informazioni
contenute nel servizio di cui al primo comma che li riguardano.
L’autorità di vigilanza disciplina le modalità di accesso a tali
informazioni da parte dei soggetti censiti.
5. Della correttezza, veridicità e completezza delle informazioni sui
protesti è unicamente responsabile la banca segnalante, anche nei
confronti di eventuali terzi danneggiati a causa di errori od omissioni
nella segnalazione inviata all’autorità di vigilanza.
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