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Articolo 1 — Soggetti legittimati
1. Possono presentare segnalazioni ai sensi dell’art.68 della Legge 17
novembre 2005 n.165:
a) i clienti di soggetti autorizzati, di promotori finanziari e di
intermediari assicurativi o riassicurativi
b) le associazioni giuridicamente riconosciute che rappresentano gli
interessi dei consumatori direttamente o per il tramite di
professionisti all’uopo espressamente incaricati.
Articolo 2 — Oggetto della segnalazione
1. I soggetti di cui all’articolo precedente possono presentare
segnalazioni relative unicamente alla condotta di soggetti autorizzati,
promotori finanziari o intermediari assicurativi o riassicurativi
qualora ne ravvisino inadempienze alle norme contenute nella Legge 17
novembre 2005 n.165 e/o nei provvedimenti emanati dall’Autorità di
Vigilanza.
Articolo 3 — Requisiti formali della
segnalazione
1. Le segnalazioni devono avere forma scritta ed essere redatte in
lingua italiana.
Articolo 4 — Requisiti sostanziali della segnalazione
1. Le segnalazioni devono riportare in modo chiaro, preciso e
circostanziato i fatti che avrebbero dato origine alle inadempienze e
devono contenere i dati identificativi e la sottoscrizione in calce del
soggetto segnalante ai sensi dell’articolo 1.
2. Qualora il soggetto segnalante sia in possesso di documentazione
comprovante i fatti oggetto di segnalazione, copia di questa deve essere
allegata a corredo della segnalazione medesima.
Articolo 5 — Modalità di presentazione
1. Le segnalazioni devono essere presentate esclusivamente per iscritto
e con le due seguenti modalità alternative:
a) mediante spedizione postale con raccomandata A/R alla Banca Centrale
della Repubblica di San Marino - Coordinamento della Vigilanza, Via del
Voltone n. 120 — 47890 San Marino
b) mediante consegna diretta presso la sede dell’Autorità di Vigilanza,
al medesimo indirizzo sopra specificato, con rilascio di ricevuta.
Articolo 6 — Valutazione della segnalazione
1. L’Autorità di Vigilanza procede ad un primo esame dei fatti oggetto
della segnalazione sulla base delle indicazioni in essa riportate e
della ulteriore documentazione eventualmente allegata, riservandosi la
facoltà di richiedere al soggetto segnalante integrazioni e chiarimenti
in forma scritta e/o verbale.
2. L’autorità di Vigilanza, verificata la rilevanza dei fatti ai fini
delle disposizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n.165 e nei
provvedimenti da questa emanati, comunica al soggetto vigilato i
contenuti essenziali della segnalazione, assegnando un termine per
presentare eventuali contro- deduzioni.
Articolo 7 — Effetti della segnalazione
1. Le segnalazioni, corredate dalle ulteriori informazioni eventualmente
acquisite, sono valutate dall’Autorità di Vigilanza ai fini
dell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
2. Esula in ogni caso dai compiti e dai poteri dell’Autorità di
Vigilanza la composizione o il giudizio su qualunque controversia tra
gli autori delle segnalazioni e i soggetti vigilati.
Articolo 8 — Diritti del segnalante
1. L’esito della segnalazione rimane coperto da segreto, anche nei
confronti del soggetto segnalante.
2. L’Autorità di Vigilanza, ad ogni segnalazione ricevuta e
correttamente presentata, fa seguire una comunicazione scritta rivolta
al soggetto segnalante in cui prende atto della segnalazione medesima.
Articolo 9 — Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2007.
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