Ecco la circolare dell’Agenzia delle Entrate: anticipo Iva per evitare le frodi sull’acquisto di auto provenienti da San Marino

Ecco la circolare dell’Agenzia delle Entrate: anticipo Iva per evitare le frodi sull’acquisto di auto provenienti da San Marino

Rassegna stampa – Acquisto auto dal Titano, anticipo Iva per evitare le frodi: emanata circolare dell’Agenzia delle Entrate. Il documento è datato 16 febbraio, dà attuazione a quanto previsto dalla Finanziaria italiana e pone l’accento sulle anomalie e sulle frodi che si sono registrate

ANTONIO FABBRI – Come noto la Legge finanziaria italiana di fine anno ha previsto il versamento in anticipo dell’Iva, per il commercio di auto tra il Titano e l’Italia.

È di venerdì scorso, 16 febbraio, la circolare operativa dell’Agenzia delle entrate che commenta l’estensione alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, obblighi previsti “al fine di contrastare le frodi Iva nel settore delle compravendite di automezzi provenienti da questi territori”.

Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, che dedica un apposito paragrafo agli adempimenti IVA per i veicoli provenienti dal Titano, si legge che, “ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma”.

La norma è stata così predisposta “al fine di contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli”, spiega la circolare dell’Agenzia, ed è stata quindi estesa la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza da stati dell’Unione Europea, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.

In particolare la norma prevede “che la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato”.

A questa modalità di versamento “anticipato” dell’IVA, con relativo modello F24, sono dunque ora assoggettate anche le vendite di veicoli dal Titano. Questo perché la precedente modalità ha fatto riscontrare “frodi IVA connesse ad alcune specifiche tipologie di importazione e, in particolare, alla compravendita di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino”, scrive la circolare dell’Agenzia che spiega come funziona l’importazione dal Titano per tutti gli altri beni e come funzionava, prima di questa circolare e della finanziaria, anche per le auto.

Come noto, infatti, in assenza di una barriera doganale fisica tra l’Italia e la Repubblica di San Marino – si legge nella circolare di venerdì scorso – le modalità di assolvimento dell’IVA previste, in via generale, in caso di introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni provenienti da detta Repubblica

– in ottemperanza al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 giugno 202118, emanato in attuazione dell’articolo 71 del decreto IVA – sono quelle disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto da ultimo citato, i quali stabiliscono, in alternativa, che:

– l’IVA dovuta dal cessionario sia applicata direttamente in fattura e sia pagata all’operatore sammarinese, il quale la versa all’ufficio tributario, che entro quindici giorni trasferisce le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;

– l’assolvimento dell’imposta avvenga tramite il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633 del 1972”. Se questa è la procedura normalmente usata, rileva l’Agenzia delle Entrate che “nelle operazioni di cessione di veicoli provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e introdotti nello Stato italiano, la modalità di assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile si presta alla realizzazione di operazioni in frode all’IVA, attraverso l’interposizione fittizia di soggetti che omettono il versamento dell’imposta dovuta.

Per contrastare la pratica sopra descritta, il legislatore” con la nuova norma “ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura, ha ora esteso agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino l’ambito applicativo dell’obbligo di versamento dell’IVA con il modello “F24 Elementi identificativi” e di verifica delle condizioni di esclusione da detto versamento di cui, rispettivamente, ai commi 9 e 9-bis dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 2006”, conclude la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Articolo tratto da L’Informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

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