Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica l’avvenuta emanazione, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della Legge n. 132/2023, della Circolare n. 2023-02 in materia di “Disposizioni operative per l’applicazione dell’articolo 34 della Legge n. 70/2004 (Richieste di dilazioni di pagamento)”.
“La Circolare – precisa Banca Centrale -, emanata previo parere favorevole del Dipartimento Finanze e Bilancio, come previsto dal comma 6 dell’articolo 34 della citata norma, dispone quanto segue: – la dilazione può avere una durata massima di 120 mesi, con una rata mensile di importo minimo di euro 100,00, la cui scadenza deve intendersi fissata all’ultimo giorno di ogni mese.
La dilazione si intende decaduta col mancato pagamento di almeno 3 rate, o al mancato pagamento anche di una sola rata se sono decorsi almeno 90 giorni dalla scadenza del piano di rientro; – nel caso di decadenza della dilazione, il Dipartimento Esattoria procede con la riscossione coattiva escutendo la fideiussione o, se trattasi di dilazione garantita da ipoteca, tramite pignoramento immobiliare.
In quest’ultimo caso, l’Esattoria può valutare procedure esecutive alternative, tramite l’accesso ai pertinenti dati della P.A. o richiedendo le informazioni direttamente al debitore. Qualora non emergano modalità alternative si procederà al pignoramento immobiliare; – l’escussione della garanzia ipotecaria non può essere attuata quando questa abbia ad oggetto l’immobile di residenza del nucleo familiare del debitore.
Il beneficio di non escussione dell’immobile di residenza, tuttavia, trova eccezioni qualora l’immobile oggetto di ipoteca sia di classe A1 e qualora si verifichi la proprietà in capo al debitore o ad un componente del suo nucleo familiare di altro immobile da adibire a residenza.
Il beneficio di non escussione non si applica qualora l’immobile sia stato dato in garanzia da un terzo garante; – la ristrutturazione può essere richiesta su dilazioni aventi fino a 2 rate non pagate e su dilazioni decadute in quanto aventi almeno tre rate non pagate o anche una sola rata non pagata purché, in quest’ultimo caso, siano decorsi 90 giorni dalla scadenza del piano di rientro. La dilazione può essere ristruttura una sola volta.
Le cartelle oggetto di una dilazione ristrutturata non possono essere oggetto di ulteriore rateizzazione; – la regolarità delle dilazioni è rilevante anche ai fini della verifica dei presupposti per la concessione di ulteriori rateizzazioni”.
Banca Centra comunica infine che sul sito interne, “è pubblicato il riepilogo delle tariffe per i servizi prestati, inclusi quelli della presente Circolare (https://www.bcsm.sm/site/home/funzioni/funzionistatutarie/esattoria-di-stato/tariffario.html). Il Dipartimento Esattoria resta a disposizione dell’utenza per fornire ogni utile chiarimento in ordine a quanto sopra”.