L’informazione di San Marino: “Diffamazione, il processo a Buriani non doveva iniziare”

L’informazione di San Marino: “Diffamazione, il processo a Buriani non doveva iniziare”

Sia la difesa che la procura fiscale chiedono l’improcedibilità. Mai esistita la querela.

ANTONIO FABBRI – Il quadro delle svariate accuse a Buriani si rivela sempre più singolare e probabilmente originato da finalità distorte. Ieri mattina è proseguito, davanti al giudice Adriano Saldarelli, il processo a carico del Commissario della legge Alberto Buriani per l’accusa di diffamazione nei confronti dell’ex magistrato dirigente Valeria Pierfelici. Già ieri è emerso chiaramente come al processo neppure si sarebbe dovuti arrivare, anzi, proprio per l’assenza della querela, l’allora inquirente Simon Luca Morsiani, non avrebbe neppure dovuto emettere il decreto penale di condanna, che ha poi dato origine al processo. Il caso è il più banale di tutti quelli che vengono contestati a Buriani, ma è di certo emblematico di un castello costruito su fondamenta distorte e funzionale ad una determinata narrazione, che appare sempre più filo conduttore voluto di un po’ tutti procedimenti contro il magistrato, a prescindere da come evolveranno.

Estromessa la parte civile Dopo che la volta scorsa i difensori di Valeria Pierfelici, Rossano Fabbri e Gian Nicola Berti, si erano presentati in aula per dire che la loro assistita non aveva presentato querela, ed avevano depositato istanza di remissione del fascicolo in istruttoria, era rimasta da dirimere la richiesta di Marco Severini, la cui denuncia per il medesimo fatto era già stata archiviata, ma che pretendeva, tramite il proprio avvocato Achille Campagna, di riaprire la questione e chiedere i danni in un processo in cui, però, parte lesa era semmai la Pierfelici.

Eppure, in fase istruttoria, la costituzione di Severini era stata ammessa. Ieri il giudice Saldarelli, che ha avuto contezza dell’archiviazione definitiva della denuncia di Serverini ha ritenuto “che nonostante l’intervenuta ammissione in fase istruttoria, sia dovere del giudice rivalutare la sussistenza presupposti legittimanti lo svolgimento dell’azione civile in sede penale”. Quindi, ha aggiunto il giudice, non può che prenderesti atto che per la parte di azione di Severini “era stato già aperto diverso procedimento penale concluso con l’archiviazione. Pertanto non essendo ammissibile la costituzione di parte civile del Severini, ne dispone l’esclusione al processo”. L’avvocato Campagna, quindi, raccolte armi e bagagli, è uscito dall’aula.

Le questioni preliminari Dalle questioni preliminari presentate dall’avvocato Michela Vecchi, che assieme all’avvocato Gian Luca Mularoni difende Alberto Buriani, è emerso chiaro che il processo non sarebbe neppure dovuto cominciare. Anzi, neppure il decreto penale di condanna ci sarebbe dovuto essere. Questo perché il reato di diffamazione è procedibile a querela, e nessuno ha mai manifestato la volontà di querelare. “Non ho mai visto in un processo per un reato procedibile a querela che la presunta parte lesa, o chi per lei, alzi la mano e dica. ‘Io non ho sporto nessuna querela’. Qui non si tratta di remissione di querela. Semplicemente la querela non c’è mai stata”. Dunque non si doveva procedere, ma allo stesso tempo la pretesa di fare regredire il processo alla fase inquirente, come richiesto dagli avvocati Fabbri e Berti per conto della Pierfelici allo scopo di fare contestare l’offesa a persona investita di pubblici poteri, articolo 344 del codice penale, non ha fondamento. “Intanto perché quella ipotesi di resto è stata già indagata e archiviata dallo stesso commissario Morsiani, e nessuno ha impugnato quell archiviazione”, ha specificato l’avvocato Vecchi. “Quindi questo intervento dei legali dell’ex dirigente per rimettere gli atti in istruttoria per promuovere la contestazione di un reato che è stato già indagato e archiviato, è tardivo e curioso”.

La seconda questione riguarda il dibattito sviluppatosi all’interno di un consesso istituzionale, nel quale ci fu una discussione dura. L’avvocato Vecchi ha sottolineato, citando sia giurisprudenza italiana che sammarinese, che nel consesso istituzionale del Consiglio giudiziario, come peraltro previsto dal nuovo articolo 15 comma 14 della legge costituzionale approvata nel 2021, vige l’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Consiglio giudiziario plenario, allo scopo di evitare timori e inibizioni, anche qualora si trattino temi di penale rilevanza”. Richiamando una pronuncia del giudice Vitaliano Esposito, ha quindi rilevato che i membri del plenario godono della stessa immunità dei parlamentari che, peraltro, all’epoca facevano parte del Cgp. Oltre a ciò ci sarebbe anche la ulteriore eventuale scriminante delle reciproche offese, il quella calda riunione del Consiglio giudiziario in cui la Pierfelici venne sfiduciata.

La procura fiscale Anche il Pf, Roberto Cesarini, ha richiamato la recente legge Costituzionale, ma, principalmente ha rilevato che non si possa neppure entrare nel merito delle presunte offese, dato che “effettivamente manca proprio l’atto fondamentale della querela”. Il Pf ha rilevato a sua volta che l’inquirente, ha già deciso sulla contestazione dell’articolo 344, che eventualmente sarebbe stato procedibile d’ufficio, evidenziando che non sussistono gli estremi. “Quindi è evidente che non è emersa la volontà, fin dall’inizio, di presentare una denuncia-querela. Non ci troviamo di fronte ad una remissione di querela, ma manca l’atto pregiudiziale della presentazione della denuncia. La cui volontà non è mai emersa. Di conseguenza ritiene la Procura fiscale che vada disposto non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, per mancanza di denuncia querela”. Anticipando anche considerazioni dimerito il Pf ha rilevato anche che la contestualità delle frasi pronunciate e delle presunte offese reciproche, escluderebbe la punibilità.

Il giudice Saldarelli si è riservato di decidere ed ha aggiornato il processo al prossimo 14 dicembre.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

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