San Marino. “Obiezione di coscienza e revocabilità della richiesta di Ivg”

San Marino. “Obiezione di coscienza e revocabilità della richiesta di Ivg”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dell’associazione Uno di Noi

La libertà di coscienza è una libertà tutelata da molte Convenzioni e Dichiarazioni internazionali e da molte Carte Costituzionali – ed anche dalla Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell’ordinamento sammarinese – e rappresenta una delle libertà cardine nei regimi democratici. Solo i regimi che rispettano sul serio la libertà di coscienza possono ritenersi regimi davvero democratici e rispettosi dei diritti fondamentali della persona.
Un posto particolare deve ricevere tale libertà all’interno delle leggi in materia di interruzione
volontaria di gravidanza, perché non si può chiedere ad una persona di contribuire in alcun modo alla soppressione della vita di un altro essere umano. Appare dunque incredibile che il progetto di legge in discussione, pur in presenza nel nostro Ordinamento dell’articolo 6 della Dichiarazione dei Diritti che tutela la libertà di coscienza – precisando peraltro che la legge possa limitare l’esercizio di tale diritto solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico – non abbia affatto disciplinato l’obiezione di coscienza, non prevedendo in alcun modo per il personale chiamato ad occuparsi delle interruzioni volontarie di gravidanza la possibilità di esercitare tale libertà. L’emendamento integrativo che noi proponiamo prevede che il personale sanitario, sociosanitario o amministrativo non sia tenuto a prendere parte ad alcuna delle procedure di interruzione di gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione, da comunicarsi al Direttore Sanitario ISS entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge o dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione o dalla stipula di una convenzione presso l’ISS.
Inoltre, abbiamo previsto che l’obiezione possa sempre, e con effetto immediato, essere revocata od essere esercitata, anche al di fuori dei termini predetti, ed esonerare tutto il personale dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza. Nel caso di ricorso ad aborto farmacologico, in cui la somministrazione del preparato e l’espulsione dell’embrione non sono contestuali, l’obiezione di coscienza esonera il personale medico e sanitario da tutte le attività precedenti e contestuali a tale espulsione. In nessun caso tuttavia l’obiezione di coscienza può essere invocata dal personale sanitario, sociosanitario o amministrativo quando, data la particolarità delle circostanze, il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
Abbiamo inoltre previsto, a tutela della libertà di coscienza della donna (oltreché, ovviamente, della vita del nascituro), che anche la richiesta di IVG possa essere revocata dalla donna stessa in qualsiasi momento precedente all’esecuzione dell’aborto. Ci auguriamo vivamente che il tema dell’obiezione di coscienza sia affrontato con grande attenzione nel dibattito consiliare e trovi una adeguata risposta all’interno della legge che verrà approvata, anche in considerazione del maggior consenso che queste tematiche paiono aver riscontrato, anche tra i più convinti abortisti.

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