San Marino. Prescritto il furto ma non la multa per guida senza patente, sollevata eccezione di costituzionalità

San Marino. Prescritto il furto ma non la multa per guida senza patente, sollevata eccezione di costituzionalità

Rassegna stampa – Prescritto il furto ma non la multa per guida senza patente, sollevata eccezione di costituzionalità

ANTONIO FABBRI – Prescritto il furto, reato più grave, ma non la guida senza patente, che è invece una contravvenzione. Una incongruenza, secondo l’avvocato che ha posto il problema in sede di appello. L’eccezione di legittimità costituzionale è stata sollevata giovedì scorso davanti il giudice delle appellazioni penali, Renato Giuseppe Bricchetti.

A sollevarla l’avvocato Alessandro Amadei, che ha posto l’accento sull’articolo 54 del codice penale che prevede, appunto, i termini di decorso della prescrizione, superati i quali viene dichiarata l’improcedibilità per intervenuta prescrizione, appunto. Il rilievo del legale nasce dal fatto che il suo assistito, che era imputato per furto e guida senza patente, si è visto prosciolto per la dichiarata prescrizione relativamente al reato decisamente più grave di furto, mentre si è visto condannato per la multa legata alla guida senza patente. Questo perché l’articolo 54 del codice penale prevede che il furto, per il quale è prevista la prigionia di primo grado, abbia un termine prescrizionale di due anni. La multa, invece, è di fatto assimilata a reati per i quali è prevista la prigionia di secondo grado, parificata così a reati per i quali è prevista una pena detentiva maggiore, quindi con un termine prescrizionale più lungo della durata di tre anni.

“Una logica non comprensibile – ha sostenuto l’avvocato Alessandro Amadei – che non segue un criterio di proporzionalità tra gravità della pena e durata della prescrizione”. Un ragionamento condiviso da molti addetti ai lavori che, tuttavia, fino ad oggi non era stato mai sollevato. Toccherà quindi al giudice Bricchetti vagliare la fondatezza dell’eccezione di costituzionalità sollevata.

Se dunque il Giudice delle appellazioni penali valuterà la “non manifesta infondatezza” della questione sollevata, toccherà al Collegio garante di costituzionalità delle norme valutare la questione e stabilire se la norma sia costituzionalmente legittima o meno. Nel primo caso, resterà in vigore la formulazione attuale, nel secondo caso toccherà al legislatore mettere mano alla norma e renderla conforme sulla base delle indicazioni che il Collegio dei garanti potrà dare.

Al di là delle questioni tecnico- giudiziarie non c’è dubbio che una riflessione, anche da parte del legislatore, sulla logicità di questa norma, andrà probabilmente fatta.

Articolo tratto da L’Informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 22

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