San Marino. Primo caso di riciclaggio. Presentato altro ricorso alla Grande camera Cedu

San Marino. Primo caso di riciclaggio. Presentato altro ricorso alla Grande camera Cedu

Vicenda “Zaghini contro San Marino” L’Avv. Lucia Galletta: Gravi violazioni della Convenzione e dei principi di legalità e irretroattività della legge penale

A maggio quello che poteva sembrare l’epilogo del primo caso di riciclaggio giudicato nella Repubblica di San Marino risalente al 2003: la Cedu aveva rigettato il ricorso presentato dal legale di Gianluca Zaghini verso la confisca definitiva disposta a San Marino di quasi due milioni di euro. L’avvocato tuttavia ritiene che vi siano gravi violazioni dei diritti umani in quella decisione ed ha quindi presentato un ulteriore ricorso a Strasburgo impugnando la decisione della Corte davanti alla Grande Camera. Ora l’impugnazione è in attesa della decisione sul vaglio di ammissibilità.

Ma ecco di seguito la ricostruzione dei fatti e le motivazioni a sostegno della ulteriore impugnazione illustrate dall’avvocato Lucia Galletta che afferma: “Riscontriamo nella prima Decisione della Camera gravi violazioni della Convenzione, tuttavia, confidiamo ancora e pienamente nel lavoro della Corte EDU, ragion per cui abbiamo depositato regolare appello alla Grande Camera”.

Di seguito riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’avvocato:

Introduzione Il presente contributo rappresenta una nota dell’Avvocato Lucia Galletta – rappresentante nominato nel Caso CEDU 3405/21 (G. Zaghini c. Repubblica di San Marino) – alla Sentenza del 11.05.2023 emessa dalla Prima Sezione della Camera della Corte EDU, decisione non ancora definitiva in quanto, ai sensi e nei termini dell’articolo 43 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nel Caso di specie può essere proposto appello (c.d. Istanza di Rinvio) alla Grande Camera della Corte.

1.  I fatti nel Caso CEDU Zaghini contro Repubblica di San Marino La questione riguarda la confisca emessa dalle autorità sammarinesi su di un fondo detenuto a San Marino e pari a € 1.892.700, somma di proprietà dell’imprenditore G. Zaghini, ricorrente nel Caso in oggetto e cittadino italiano.

Di seguito i fatti. Nell’anno 2003, tale valore veniva sequestrato dal Giudice per le rogatorie di San Marino in sola via preventiva, a seguito di specifica richiesta del Tribunale italiano davanti al quale Zaghini affrontava un processo per evasione fiscale.

Nell’anno 2017, il procedimento in Italia si concludeva definitivamente in quanto prescritto il reato contestato all’imprenditore ed il tribunale competente disponeva lo svincolo di tutte le di lui somme preventivamente sequestrate, sia in territorio italiano che sammarinese, difatti inoltrando al Giudice per l’esecuzione di San Marino specifico ordine di dissequestro. Zaghini, tuttavia, otteneva la restituzione solo dei fondi sequestrati dalle Autorità italiane e per mano di queste e non anche quanto detenuto dalle Autorità sammarinesi.

Motivo di ciò era che, nell’anno 2008, tale somma veniva confiscata a San Marino per tramite di una sentenza che condannava per riciclaggio soggetti diversi da Zaghini, all’interno di un processo penale nel quale l’Imprenditore non era parte e attraverso l’applicazione di una Legge penale non in vigore al momento dei fatti contestati in quello stesso processo. A tal punto, per il recupero del fondo, Zaghini promuoveva a San Marino i ricorsi interni a lui accessibili (giudizio dinanzi al giudice per la cooperazione internazionale e al giudice dell’esecuzione), rimedi, tuttavia, rimasti infruttuosi per dichiarazioni di incompetenza dei Giudici chiamati a pronunciarsi. Nel gennaio 2021, esauriti i rimedi interni, l’Imprenditore introduceva Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentando la violazione dell’articolo 1 protocollo 1 CEDU (Diritto al rispetto della proprietà privata).

Nei motivi, la violazione del Principio di legalità (causa, la materiale applicazione retroattiva della Legge penale) e la violazione di tutti i Principi convenzionali in materia di Confisca penale senza condanna.

2. Le violazioni denunciate alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Di seguito le doglianze della difesa in sunto.

Alla Corte EDU, lo scrivente Rappresentante legale denunciava la violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 CEDU per assenza di una legittima – ai sensi della Convenzione EDU – base legale nell’ingerenza dello Stato convenuto e, in subordine, il non rispetto dei principi di proporzionalità e necessità nell’azione statale. Ed invero, nel Caso in oggetto, in primis, veniva denunciata la violazione del Principio di legalità (principio cardine tanto negli ordinamenti interni, che nella Convenzione EDU) dipendente dalla materiale applicazione retroattiva della Legge penale: la confisca discussa (Misura emessa dallo Stato di San Marino), difatti, si rese possibile grazie alla materiale – indiscussa – applicazione di una Legge penale sammarinese non esistente al momento dei fatti contestati, ma intervenuta solo successivamente a questi. Nel dettaglio, trattavasi dell’articolo n. 147 del Codice penale sammarinese per come questo modificato nell’anno 2004. I fatti contestati, invece, risalivano all’anno 2003.

Quanto, invece, alla violazione dei principi di proporzionalità e necessità, questo dipendeva dalla circostanza che la discussa confisca veniva emessa all’interno di un processo penale (quello sammarinese) estraneo al ricorrente, non riguardate le azioni di lui e nel quale egli mai venne citato ad alcun titolo o notiziato in alcun modo. Procedimento nel quale, quindi, egli non fu messo – in alcun modo – nelle condizioni di poter legittimamente intervenire e difendere ciò che a lui apparteneva. Da ciò, la conseguente violazione dei principi tutti previsti e garantiti dalla stessa Corte EDU con riguardo alla materia della “Confisca penale senza condanna”.

3. Il Processo a Strasburgo e la prima Decisione della Camera della Corte EDU Nel gennaio 2020, la Corte EDU dichiarava il Ricorso ricevibile nella forma e ammissibile nel merito, quindi manifestamente fondato.

Nel luglio 2021, il caso veniva comunicato al Governo convenuto (Repubblica di San Marino) con richiesta di osservazioni. Da tale periodo e sino alla decisione, si svolgeva la fase di merito, ossia il contraddittorio tra la difesa del ricorrente ed il governo sammarinese, con Osservazioni, Repliche e Domande conclusive. Il giorno 11 maggio 2023, la prima sezione della Camera della Corte EDU emetteva Giudizio: confermava la ricevibilità formale del Ricorso nonché la sua ammissibilità, quindi fondatezza, negava tuttavia la violazione dell’articolo 1 protocollo 1 CEDU. Di seguito gli argomenti della Corte in sunto.

Quanto all’assenza di una legittima base legale, i Giudizi hanno sostenuto che, nonostante la formale applicazione retroattiva della Legge penale, sia tuttavia possibile – ad oggi – interpretare gli eventi e la legge i n vigore al momento dei fatti contestati in maniera tale da rendere questa ugualmente applicabile al caso. Nel fare ciò, tuttavia – a parere della scrivente difesa – vengono commessi gravi errori e inaccettabili violazioni della Convenzione stessa.

In primis, viene incomprensibilmente dichiarato che la Legge concretamente applicata dal Giudice sammarinese nel Decreto di Confisca per emettere e convalidare tale Misura denunciata non abbia rilievo sostanziale. Ed ancora, viene ipotizzata la possibilità di attribuire la proprietà del fondo confiscato ad un soggetto altro e diverso dal ricorrente e questo nonostante la formale proprietà dei denari confiscati non fu mai contestata. In fine, viene fornito dell’articolo 147 in vigore nell’anno 2003 un orientamento giurisprudenziale risalente solo all’anno 2019: orientamento, quindi, successivo non solo ai fatti contestati, ma anche all’anno di convalida della Confisca stessa (avvenuta nel 2008). Orbene, tale argomentazione viola, nuovamente, il Principio di legalità, Principio che – in ambito convenzionale – impone che anche la Giurisprudenza penale – al pari della Legge penale – non debba essere applicata retroattivamente.

Quanto, invece, alla violazione dei Principi convenzionali in materia di Confisca penale senza condanna, i Giudizi hanno sostenuto che, invero, in capo al Ricorrente vi fosse stata la concreta possibilità di sapere del processo penale sammarinese che confiscava la sua proprietà e, quindi, l’opportunità di intervenire in questo e ciò in quanto in tale processo erano imputati parenti di lui. Per tal ragione – sostiene la Corte – pare “inverosimile” che il ricorrente non ne fosse venuto a conoscenza e, di conseguenza, non abbia trovato il modo di presentarsi “ugualmente” dinanzi alle Autorità di San Marino. Orbene è di immediata evidenza – sempre a parere della scrivente difesa – che tale argomentazione sia priva di qualsivoglia senso di legalità e giustizia.

4. Le dichiarazione del Rappresentante della difesa Avv. Lucia Galletta A parere della scrivente difesa, la prima decisione emessa dalla Camera si mostra palesemente contraria a consolidati principi convenzionali e, soprattutto, alla Convenzione stessa nei suoi articoli fondamentali.

Ciò nonostante, la medesima difesa confida ancora pienamente nell’operato della Corte EDU ed in ciò che questa rappresenta e deve continuare a rappresentare. Per tal ragione, è stato proposto appello nel Caso con regolare Istanza di Rinvio alla Grande Camera (ex art. 43 CEDU), denunciando la gravissima questione relativa all’interpretazione ed applicazione della Convenzione. I motivi sono riservati alle sedi opportune.

AVVOCATO  LUCIA GALLETTA

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

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