Rassegna Stampa – La pronuncia del Collegio Garante di Costituzionalità delle norme, che ha statuito sull’incostituzionalità dell’articolo 187, è stata pubblicata lo scorso 28 dicembre e sollecita il Consiglio a colmare più di una lacuna
ANTONIO FABBRI. Fino all’altro ieri a San Marino la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato in seguito a prescrizione non era ritenuta impugnabile, in quanto considerata sentenza assolutoria e pertanto favorevole all’imputato il quale, dunque, non poteva ricorrere contro la pronuncia. Con sentenza pubblicata lo scorso 28 dicembre, il Collegio Garante ha dichiarato invece incostituzionali l’articolo 187 del codice penale nella parte in cui non prevede “nella parte in cui non prevede che il prevenuto possa appellare la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione”. La notizia è nota (vedi l’informazione del 30- 12 2023) e ora il legislatore, cioè il Consiglio Grande e Generale, dovrà provvedere a integrare la norma carente. (…)
Articolo tratto da Il Resto del Carlino