San Marino. Truffa fondi pensione, Daniele Guidi condannato a 5 anni e 10 mesi

San Marino. Truffa fondi pensione, Daniele Guidi condannato a 5 anni e 10 mesi

Truffa fondi pensione, Daniele Guidi condannato a 5 anni e 10 mesi

ANTONIO FABBRI – Si è concluso ieri il primo grado del primo dei processi a carico di Daniele Guidi, ex direttore e amministratore delegato di BancaCis, quello relativo alla contestata truffa ai danni dei fondi pensione.

Il giudice Adriano Saldarelli, dopo un’ora e mezzo circa di camera di consiglio, ha letto il dispositivo della sentenza. Condanna a carico di Guidi a 5 anni e 10 mesi e multa a giorni 60 pari a 30mila euro. Condanna anche al risarcimento del danno a favore delle parti civili da liquidare in separato giudizio civile. Ha quindi confermato il sequestro conservativo già disposto fino alla definizione del giudizio. Condanna anche il pagamento delle spese processuali e degli onorari di costituzione di parte civile. Il giudice ha disposto anche la trasmissione degli atti all’inquirente per valutare eventuali profili perseguibili relativamente a una testimonianza che ha sollevato dei dubbi.

L’ultima arringa La difesa di Daniele Guidi ha concluso ieri la sua discussione con l’arringa dell’avvocato Susanna Piccini. Dopo l’intervento nell’udienza precedente dell’avvocato Fabio Federico, alle cui conclusioni l’avvocato Piccini si è richiamata, la difesa si è soffermata sulla ammissibilità della costituzione delle parti civili. Il legale ha sottolineato come, quanto all’affidamento dei fondi pensione, siano state le stesse parti civili a sottolineare come fosse “circostanza notoria il fatto che il sistema bancario di San Marino si trovasse in Stato forte crisi finanziaria. Quale asserito artificio o raggiro avrebbe dunque indotto in errore i Fondi pensione che conoscevano la situazione del sistema bancario? Difetta il primo dei nessi causali, quello tra gli artifici e raggiri e l’induzione in errore.

Secondo l’ipotesi accusatoria – ha proseguito l’avvocato Piccini – se il dottor Guidi non avesse celato la situazione di difficoltà della banca, l’atto di disposizione patrimoniale non si sarebbe verificato. In realtà sono i fatti che lo negano, poiché somme maggiori sono state attribuite a quegli istituti che avevano una situazione anche peggiore rispetto a Banca- Cis. Lo stesso avvocato Alberto Selva aveva affermato che quello bancario era un sistema in crisi e prossimo all’estrema unzione”. Quindi per la difesa “l’elemento della difficoltà della banca, dalle parti civili sostenuto come determinate per il contratto, in realtà non lo era”, ha rilevato la difesa, ribadendo che gli investimenti sono stati in maniera più corposa effettuati con istituti che avevano coefficienti di solvibilità inferiori.

L’avvocato Piccini ha poi contestato la costituzione di ciascuna delle parti civili. A partire da ex BancaCis, ex Bns e oggi Sga.

“Non ha la legittimazione a stare in questo processo. I reati contestati sono stati commessi nell’esclusivo interesse e vantaggio di BancaCis”. Quindi “BancaCis, corresponsabile degli stessi fatti di causa, può costituirsi parte civile?”

Basandosi sul principio di ragionevolezza usato dai Garanti, se questi hanno stabilito che non può essere imputata “di certo, però, non può essere parte civile”, ha detto il legale.

Ha quindi citato come esempio alcune sentenze italiane relative alla vicenda del Monte dei paschi di Siena, in un caso del tutto analogo nel quale la costituzione di Mps venne respinta.

“Un conto è sostenere che per ragioni di opportunità economico-politica, BancaCis non possa essere imputata nel processo. Altro è sostenere che possa essere parte civile. E’ come se si costituisse contro se stessa”. Quanto a Iss e Fondiss “è emerso che veniva utilizzato per l’affidamento dei fondi pensione un criterio di proporzionalità inversa. E’ emerso un modus operandi dei fondi pensione, tutt’altro che prudente”, ha detto l’avvocato Piccini aggiungendo che “Iss non ha prodotto neanche un documento su questo preteso danno”. Anche dal punto di vista della richiesta del danno morale “mai i fondi pensione sono dipinti dai media come inaffidabili. Quindi quale danno di immagine possono aver subito?”, ha chiesto l’avvocato.

Quanto all’Eccellentissima Camera, “il suo coinvolgimento deriva dal memorandum siglato tra lo Stato e gli enti. Lo Stato si renderà garante dei crediti vantati verso BancaCis. Figura del garante – ha detto l’avvocato – non è sinonimo di parte civile, ma semmai di responsabile civile. Inoltre un accordo tra due parti non può avere effetto verso un terzo che a quegli accordi non ha partecipato”.

Quanto al Veicolo pubblico di segregazione dei fondi pensione, oggi trust, non esisteva all’epoca dei fatti contestati. “Il soggetto deve preesistere all’azione dannosa. Il veicolo pubblico è stato costituito mesi dopo i fatti. Quale sarebbe, allora, il danno subito da un soggetto l’epoca inesistente?”, ha domandato l’avvocato Piccini, che ha quindi chiesto l’estromissione di tutte le parti civili.

Richiesta alla fine non accolta dal giudice, che ha condannato anche al risarcimento del danno a favore delle parti civili, seppure da quantificare in sede civile. Danno che le parti civili avevano quantificato in circa 81milioni di euro e chiesto di liquidare subito, ritenendo questa la cifra accertata e chiedendo in subordine una provvisionale di 19milioni, pari alla somma già erogata dalla Camera al Veicolo pubblico di segregazione. Provvisonale non accordata. La difesa di Guidi ha già annunciato appello.

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

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