San Marino. Confische di denaro sporco, si farà a metà se richiesto dall’altro Stato

San Marino. Confische di denaro sporco, si farà a metà se richiesto dall’altro Stato

RASSEGNA STAMPA – Via libera unanime anche all’accordi in materia di pene alternative alla detenzione per i cittadini dei rispettivi stati

Le due intese erano già state ratificate dal Titano

ANTONIO FABBRIArrivata mercoledì la ratifica definitiva al Senato all’unanimità dei presenti, 140 voti, di due accordi in materia giudiziaria che il Consiglio aveva già ratificato tra settembre 2021 e maggio 2022. Soddisfazione sul Titano particolare dal segretario alla giustizia Massimo Andrea Ugolini.

Il primo accordo è relativo all’espiazione delle pene, prevedano misure alternative detenzione, nello stato origine; secondo “spartizione” del denaro sporco sottoposto a sequestro poi confisca da parte uno su richiesta dell’altro Stato.

Espiazione delle misure alternative alla detenzione Questo accordo interviene quando, debbano essere eseguite decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena.

Se ad esempio un cittadino sammarinese che dovesse essere condannato in Italia all’affidamento in prova ai servizi sociali o ai domiciliari (misure alternative alla detenzione, appunto) in funzione dell’accordo potrebbe scontare queste pene, su sua richiesta, nello stato d’origine e, quindi, sul Titano. Stessa cosa vale, viceversa, per il cittadino italiano che sia stato condannato in via definitiva sul Titano e una misura alternativa debba essere eseguita a San Marino. In funzione dell’accordo appena ratificato potrà scontarla in Italia, se ad esempio fossero i domiciliari, a casa propria.

La finalità, come citato dai senatori italiani intervenuti mercoledì a Palazzo Madama e come era stato anche spiegato nella relazione alla ratifica anche sul Titano, “è da un lato quella di aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata, consentendole tra l’altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall’altro quello di migliorare il controllo dei corrispondenti obblighi/prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, così proteggendo le vittime dei reati e, più in generale, la collettività”.

L’accordo in materia di confische Da quando era iniziata la trattativa per giungere all’accordo ad oggi, gli importi delle confische si sono grandemente ridimensionate sul Titano, causa una serie di orientamenti giurisprudenziali mutati che, oltre a generare una certa confusione che ancora persiste, hanno in sostanza fatto scomparire la cosiddetta “confisca per equivalente”, (proprio quella che il Titano in diverse occasioni ha chiesto all’Italia ottenendola) e ridimensionato le confische dirette, cioè il denaro di provenienza illecita, direttamente sequestrato, prima, e confiscato, poi, in caso di condanna definitiva.

Non c’è dubbio che, come ha recentemente sentenziato il Collegio Garante (sentenza numero 2 dell’11 marzo 2024) senza però poter mettere ordine nella confusione che sta regnando in materia, sarebbe necessario un intervento del legislatore sulla normativa interna per chiarire la disciplina delle confische. L’accordo ratificato, comunque, prevede che quando sia il Titano, tramite rogatoria, a chiedere la confisca di denaro accertato come illecito, gergalmente soldi sporchi, l’Autorità giudiziaria italiana esegua la confisca per conto di San Marino e si trattenga la metà del denaro confiscato.

Viceversa, stessa cosa farà San Marino a richiesta dell’Autorità giudiziaria italiana, trattenendosi il 50% di quanto confiscato. Il dettaglio è stato spiegato all’atto della ratifica da parte del Consiglio, un paio di anni fa, nella relazione accompagnatoria: “L’Accordo disciplina in maniera tassativa e dettagliata l’iter delle procedure di sequestro e confisca eseguiti su disposizione dell’Autorità giudiziaria di uno Stato sul territorio dell’altro Stato, dispone in materia di conservazione, destinazione e riparto dei beni, del versamento delle somme ripartite, le condizioni di versamento e la casistica della restituzione dei beni agli aventi diritto. L’elemento centrale dell’Accordo è contenuto nell’art. 3 – spiegava la relazione – laddove viene previsto che le somme ottenute a seguito dell’esecuzione dei provvedimenti di confisca superiori a 10.000 Euro sono ripartite tra le due Amministrazioni nella misura del 50%. L’affermazione di que- sto principio di perfetta parità tra i due Paesi appare pienamente soddisfacente e degno di accoglienza. Se l’esecuzione del provvedimento di confisca riguarda un bene diverso dal denaro, il bene stesso sarà venduto e il ricavato ripartito sempre a metà; in caso di somme inferiori a 10.000 Euro, le stesse restano a disposizione della Parte richiesta”.

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

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