San Marino. “Imputazione niente affatto formulata in forma precisa sul caso ‘Varano'”

San Marino. “Imputazione niente affatto formulata in forma precisa sul caso ‘Varano'”

Varano, i giudici: “Imputazione niente affatto formulata in forma precisa”

ANTONIO FABBRI – “Deve constatarsi come le contestazioni elevate dall’Ufficio di Procura incorporate nel decreto che dispone il giudizio non risultino affatto sufficientemente enunciate in forma chiara e precisa”. È in estrema sintesi questo il cuore dell’ordinanza emessa dal collegio del Tribunale di Forlì, presieduto dalla dottoressa Monica Galassi, con i giudici Marco de Leva e Marco Mazzocco, con il quale è stata dichiarata la nullità del decreto di rinvio a giudizio, e in sostanza delle imputazioni contestate così come formulate, nel caso “Varano che vedeva imputati gli ex amministratori di Cassa di Risparmio di San Marino e di Delta, oltre alla Carisp come persona giuridica e altri enti legati al gruppo bancario. Un’ordinanza che, a oltre 13 anni dall’inizio delle indagini, rimanda gli atti dal Pubblico ministero perché venga riformulata l’accusa. Ma la possibilità è anche che il Pm decida di archiviare. Di fatto, visto il tempo trascorso, la decisione assume i connotati di una pietra tombale sulla vicenda.

Una nullità del decreto di citazione in giudizio che più volte le difese hanno sollevato in tutto il travagliato iter processuale di questa storia e che, riproposto dopo il terzo avvicendamento del collegio alla conduzione del processo, ha incontrato questa volta l’accoglimento da parte dei giudici.

Giudici che, nel dettaglio, hanno rilevato come nel decreto di rinvio a giudizio “il testo non evidenzia affatto come si sarebbero articolate le condotte ritenute penalmente rilevanti dei singoli imputati ma anzi ricorre ad una tecnica redazionale la cui complessità non agevola il destinatario, ma neppure risulta idonea a descrivere compiutamente la complessità della vicenda storica sottesa. Le ampie premesse – aggiungono i giudici – contengono elementi sovrabbondanti, come ad esempio le digressioni effettuate circa la disciplina normativa in ordine all’esercizio dell’attività bancaria, tutt’altro che meramente compilativa, ma chiaramente volta a sostenere la tesi accusatoria, quasi fosse una memoria di parte”.

Il collegio evidenzia la presenza di numerosi richiami alle risultanze investigative che si traducono in “anticipazioni cognitive su acquisizioni pregresse provenienti da una sola parte processuale, potenzialmente lesive del diritto di difesa e producono l’effetto di rendere assai incerto cosa sia stato provato e cosa invece sia stata una mera congettura degli inquirenti”, si legge nell’ordinanza. E ancora: “L’imputazione diventa in alcuni punti talmente discorsiva che perde un immediato collegamento con la nonna oggetto di contestazione e rinuncia ad operare la sua funzione di sintesi tra fattispecie astratta e quella concreta. Non è più è percepibile, e non certo con immediatezza, quale sia il soggetto accusato, il contegno materiale assunto, il rilievo causale dello stesso ai fini della lesione del bene dalla norma tutelato, della consapevolezza o meno della condotta e della sua collaborazione con gli altri correi”.

La corte, che cita anche dei richiami nel merito e riferimenti precisi alle pagine del decreto di rinvio a giudizio esemplificative della indeterminatezza del capo di imputazione, evidenzia anche come nella responsabilità contestata dei soggetti giuridici, le contestazioni non siano formulate in maniera corretta.

Non meglio articolata – scrive infatti il collegio – risulta la parte di contestazione relativa alla responsabilità giuridica degli enti i cui capi di imputazione, invero, richiamano i reati oggetto di addebito alle persone fisiche e pertanto soffrono delle stesse lacune”. Di qui la conclusione dell’ordinanza: “Ritenuto pertanto alla luce delle considerazioni sopra espresse che il decreto che dispone il giudizio emesso nell’ambito del procedimento sia affetto da nullità in quanto l’imputazione contenuta non risulta enunciata in forma sufficientemente chiara e precisa”.

Dispone quindi che gli atti vengano restituiti al Pm, poiché l’intervento comporta una “modifica radicale del capo di imputazione”, scrive la corte. E’ evidente come, in un procedimento con ipotesi di reato che vanno dal riciclaggio all’abusivismo bancario e finanziario all’associazione a delinquere compiuti secondo l’accusa nel periodo tra il 2004 e il 2009, la formulazione del capo di imputazione avrebbe dovuto essere rigorosa, sia a garanzia delle difese ma, dice la corte, anche a garanzia della corretta decisione.

Scrive infatti il collegio che il decreto che dispone il giudizio deve tracciare “con esattezza “thema probandum” e “thema decidendum” così che ciascuno dei soggetti processuali, nel rispetto delle proprie prerogative, possa esercitare i suoi poteri dando luogo al contraddittorio, luogo preposto per la formazione della prova”.

Così non è stato per i giudici, tanto che adesso gli atti tornano all’Ufficio della procura che, tra l’altro, non vede gli stessi Pm che condussero la prima fase di indagine e neppure più quelli della fase intermedia dello sviluppo del procedimento. Difficile dire come il capo di imputazione possa essere “raddrizzato”, considerata anche la mole di un fascicolo che conta decine di migliaia di pagine, documenti, testimonianze.

Un peso, di certo, lo avrà il tempo trascorso sulle carte di questo caso. E di certo il tempo trascorso un peso lo ha avuto sulle persone, sulle professionalità e sulle imprese che sono state coinvolte in questa vicenda, ora sfociata in una dichiarazione di nullità del capo di imputazione, che di fatto dice che è tutto da rifare. Senza contare i contraccolpi abbattutisi sulla Repubblica di San Marino che non potrà restare ancora indifferente a quanto accaduto.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino, pubblicato integralmente dopo le 21

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