San Marino. L’informazione: “Indagini contro Buriani, prove acquisite illegittimamente”

San Marino. L’informazione: “Indagini contro Buriani, prove acquisite illegittimamente”

Abusi nelle indagini portate avanti dai Commissari della legge. Il giudice di terza istanza Oliviero Mazza: “Inosservanza delle regole basilari”.

ANTONIO FABBRI. Abusi su abusi nelle indagini contro il Commissario della legge Alberto Buriani, riscontrati nei vari fascicoli (portati avanti dai Commissari della legge Roberto Battaglino, Elisa Beccari e Francesco Santoni).

Prove a suo carico sono state acquisite illegittimamente e in violazione dei basilari principi del diritto di difesa. A stabilirlo è il Giudice di Terza Istanza, Oliviero Mazza, che ha disposto la restituzione immediata dei supporti informatici, Pc e telefonino, al proprietario ed ha sentenziato la inutilizzabilità di quelle prove irrimediabilmente compromesse, quindi non più utilizzabili nei processi contro Buriani.

Il giudice Oliviero Mazza lo dice non una, non due, ma ben tre volte per tre procedimenti diversi nei quali sono stati riscontrati gli abusi insanabili. Scrive il giudice di Terza Istanza: “Anche in materia di sequestri probatori, deve essere rispettato il principio di adeguatezza e di proporzionalità. In tale prospettiva, così come è vietata l’acquisizione di un intero archivio di documentazione cartacea, altrettanto deve dirsi per l’indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo elettronico contenente una massa indistinta di dati informatici”.

Quindi il giudice, accogliendo il ricorso degli avvocati Michela Vecchi e Gianluca Mularoni, elenca le violazioni che sono state commesse dagli inquirenti nei procedimenti portati avanti contro il Commissario Buriani. “Nel caso di specie, al sequestro probatorio della copia forense e integrale dell’intera memoria di ma a (copia mezzo) non è ancora seguita, a distanza di oltre diciotto mesi, l’estrazione della copia forense-fine. Ciò ha comportato, anzitutto, il trattenimento della massa indistinta delle informazioni sequestrate oltre il limite della ragionevolezza temporale senza un giustificato motivo, con conseguente illegittimità dell’operato degli inquirenti”.

Il Giudice di terza istanza sottolinea, poi, gli abusi compiuti in una sorta di “pesca a strascico” compiuta sui supporti sequestrati, senza individuazione di un periodo temporale e senza l’uso di parole chiave, come peraltro indicava una sentenza precedente dello stesso Giudice di terza istanza. Sentenza evidentemente ignorata dagli inquirenti.

Il Giudice evidenzia come gravemente rilevante sia “l’ordine impartito alla polizia giudiziaria, di operare una verifica preliminare di tutti i dati acquisiti senza il rispetto di quelle regole di garanzia imposte dal contraddittorio fra le parti e dall’utilizzo dei criteri selettivi della ricerca per parola chiave. La scelta degli inquirenti contravviene proprio alle modalità di esecuzione della perquisizione informatica enunciate da questo Giudice nella sentenza n. 7/2021, secondo cui occorre garantire che la copia forense-mezzo non sia stata preventivamente perquisita dalla polizia giudiziaria a fini esplorativi e che si proceda all’estrazione dei dati rilevanti solo nel contraddittorio fra le parti e con apposito decreto del Commissario della Legge che individui, in particolare, le parole chiave da utilizzare quale filtro selettivo a tutela della riservatezza su tutti i dati non processualmente pertinenti”.

Dunque, la violazione dei più elementari criteri di garanzia, tra l’altro già indicati dallo stesso giudice, e delle corrette modalità procedurali, generano un vizio insanabile dell’indagine. Così il giudice di Terza istanza nelle sentenze scrive a chiare lettere: “va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio (…) per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancato rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza temporale”. Ma non finisce qui, perché il Giudice Mazza aggiunge “che l’invalidità del sequestro probatorio non è in alcun modo sanabile, in ragione delle gravi violazioni occorse, e che la perdita processuale di tutti i materiali informatici indiscriminatamente e illegittimamente appresi è la conseguenza dell’inosservanza di quelle regole basilari di garanzia il cui rispetto rappresenta il punto di equilibrio fra le opposte esigenze, da un lato, di accertamento di condotte penalmente rilevanti dall’altro, di tutela della riservatezza individuale, di proporzionalità dell’intervento dell’Autorità, di ragionevolezza delle limitazioni apportate ai diritti fondamentali, di effettività del diritto di difesa e del contraddittorio”.

Il Giudice di terza Istanza, inoltre, cassa anche la decisione del Giudice di appello, Giuseppe Severini. “Non appare condivisibile, infine, la considerazione del Giudice d Appello secondo cui, dopo la citazione a giudizio, la competenza funzionale a decidere sulla validità dei sequestri probatori sarebbe del solo giudice dibattimentale. Il procedimento cautelare mantiene, infatti, la sua autonomia anche in costanza della celebrazione dibattimento”.

Il Giudice di terza istanza così, di fatto, ribadisce ancora una volta che le violazioni commesse in fase inquirente, non sono in alcun modo sanabili, neppure nel dibattimento, e pertanto le prove irrimediabilmente perdute. Con il risultato che, adesso, ci si trova a celebrare processi senza prove.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

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