San Marino. Caso “Re Nero”, pena dimezzata per Stefano Ercolani

San Marino. Caso “Re Nero”, pena dimezzata per Stefano Ercolani

Caso “Re Nero”, il Tribunale del Titano dimezza la pena per Ercolani. L’ex presidente di Asset aveva chiesto di poter espiare la condanna a San Marino. Convertita da 6 anni 5 mesi e 10 giorni a 3 anni, un mese e 15 giorni. Applicata convenzione del Consiglio d’Europa

ANTONIO FABBRI – Caso “Re Nero”, il Tribunale di San Marino dimezza la pena nei confronti dell’ex presidente di Asset Banca, Stefano Ercolani, che era stata comminata dalla Corte di Appello di Bologna il 30 settembre 2020 e confermata dalla Corte di Cassazione il 10 dicembre 2021. La pena irrogata dall’Autorità giudiziaria italiana per i reati di riciclaggio internazionale ed esercizio abusivo dell’attività bancaria era stata stabilita in 6 anni 5 mesi e 10 giorni, nello specifico 4 anni, 5 mesi e 10 giorni per il reato di riciclaggio e 2 anni per il reato di esercizio abusivo dell’attività bancaria.

C’era stato a novembre 2022 un ulteriore ricorso Straordinario in Cassazione, anche quello rigettato con la conseguente conferma della medesima pena. Ora San Marino, riconoscendo la possibilità di scontare la pena nello stato di origine, vede il tribunale del Titano convertire la pena italiana dimezzando di fatto la condanna e concedendo di espiarla con una misura alternativa alla detenzione, l’affidamento in prova ai servizi sociali.

La sentenza che converte la pena italiana è di fine maggio scorso, ma non se ne era saputo nulla, dopo due udienze di marzo e di maggio svoltesi pure quelle senza troppa pubblicità.

La richiesta di conversione è stata fatta dallo stesso ex presidente di Asset tramite il suo avvocato Gian Nicola Berti, dopo che il 5 ottobre l’Italia aveva chiesto alla Repubblica l’arresto di Ercolani ai fini dell’estradizione, richiesta che San Marino aveva però rigettato.

A ricostruire i passaggi è la stessa sentenza emessa dal Commissario della legge, giudice di primo grado, Roberto Battaglino.

Si legge infatti nella sentenza: “Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza (in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione italiana del 10 dicembre 2021, con la quale veniva respinto il ricorso di Stefano Ercolani), è stato emesso l’ordine di arresto nei confronti di Stefano Ercolani (ordine di esecuzione n.914/21) per il periodo di sei anni, tre mesi e quindici giorni (ossia detratto il periodo di carcerazione cautelare della durata di un mese e venticinque giorni).

Il 5 ottobre 2022 il Ministero della Giustizia Italiano ha richiesto l’arresto provvisorio di Stefano Ercolani ai fini estradizionali, richiesta poi rigettata dalla Repubblica di San Marino. Nel frattempo, il 13 dicembre 2022, Stefano Ercolani ha domandato alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri di notificare, all’Autorità italiana competente, la sua intenzione di voler espiare la pena alla quale era stato condannato in Italia.

Con nota del 25 gennaio 2023 il Ministero della Giustizia Italiano ha richiesto di attivare la procedura prevista dal protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate.

Con nota del 14 febbraio 2023 il Segretario di Stato alla Giustizia (prot. n. 16230/2023) ha comunicato l’accoglimento della richiesta del Ministero della Giustizia Italiano relativa all’attivazione della procedura in questione

Nel corso dell’udienza del 23 marzo 2023 Stefano Ercolani ha confermato la sua intenzione di espiare la pena di cui all’ordine di esecuzione n. 914/21 emesso dalla Procura generale della Corte di Appello di Bologna (aff.52). D’altra parte il difensore ha depositato una memoria (aff. 54-62) chiedendo di veder convertita la pena della prigionia in una pena detentiva non superiore a tre anni, ciò in relazione alla diversa pena che l’ordinamento sammarinese prevedeva per il reato di riciclaggio all’epoca dei fatti (ossia la prigionia di secondo grado)”.

La Convenzione che viene richiamata è quella adottata dal Consiglio d’Europa il 21 marzo 1983 che ha lo scopo di facilitare il trasferimento nello Stato di cittadinanza delle persone condannate all’estero.

In sostanza la Convenzione e le successive applicazioni e interpretazioni, prevedono che “il titolo esecutivo originario viene sostituito con una decisione dello Stato di esecuzione (senza però che si entri nel merito dei fatti accertati), così che l’esecuzione non è più basata direttamente sulla sentenza dello Stato di condanna”, spiega il Commissario Battaglino nella sua sentenza. Quindi aggiunge: “l’esecuzione della pena è comunque regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, senza dunque che il predetto sia tenuto ad adeguarsi alla pena inflitta dallo Stato di condanna”.

Ci sono dei limiti che vengono indicati: la pena detentiva irrogata dallo Stato di emissione, l’Italia in tale caso, non può essere convertita in pena pecuniaria dallo Stato di esecuzione, San Marino; non possono essere rivalutati nel merito i fatti e allo stesso tempo le pene dei due stati per i reati contestati devono essere compatibili. In sostanza “dovrebbe essere rispettata la decisione dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione e, in linea di principio, tale decisione non dovrebbe subire alcuna revisione o adattamento”.

L’adattamento è tuttavia possibile e il Commissario Battaglino, citando un precedente, fa presente che “se la durata della pena irrogata nello Stato di emissione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale”.

Ora, nel caso specifico e considerando che i fatti contestati risalgono al 2007, quando la pena stabilita per il riciclaggio a San Marino era la prigionia di secondo grado e considerato il comulo delle pene, vista anche la condanna per esercizio abusivo dell’attività bancaria, la Procura fiscale aveva chiesto una conversione della pena italiana in 4 anni di prigionia a San Marino.

Il giudice Battaglino, tuttavia, “anche in considerazione del fatto che in Italia vennero applicate pene in prossimità del minimo” ha ritenuto “di dover rideterminare la prigionia in complessivi tre anni, un mese e quindici giorni di prigionia (dunque con un aumento di un mese e quindici giorni di prigionia rispetto alla pena più grave inflitta). Tenuto conto del periodo di arresti domiciliari (pari a un mese e venticinque giorni) questo giudice rileva che Stefano Ercolani potrà scontare la pena restante (pari a due anni, undici mesi e venti giorni) in regime di affidamento in prova, ai sensi dell’art. 106 bis, una volta acquisito il parere del Consiglio di Aiuto Sociale che si riserva di convocare prima possibile”.

Articolo tratto da L’Informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 22

 

 

 

 

 

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