San Marino. Nuovo decreto anti-Covid, i dubbi rimangono

San Marino. Nuovo decreto anti-Covid, i dubbi rimangono

Decreto 197, il governo chiarisce alcuni punti ma i dubbi rimangono

Con una circolare esplicativa il Congresso di Stato interviene per chiarire alcune delle norme introdotte dal recente decreto 197, sollecitato anche dalle associazioni di categoria. Sinceramente lascia perplessi il primo paragrafo, in cui si specifica chiaramente che “sono da ritenersi esonerati dal possesso di uno dei documenti di cui all’articolo 5” (i vari Green Pass e certificati ormai noti) “i fornitori di beni e/o servizi delle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, mense, bed & breakfast, agriturismi, hotel e strutture ricettive in genere, delle sale giochi, dei luoghi della cultura, congressi e meeting, nonché delle strutture sportive pubbliche e private”.

Se abbiamo capito bene, chi serve ai tavoli, o lavora al banco di un bar o in una cucina è esente dal presentare quegli stessi certificati che invece sono richiesti agli avventori! Infatti le certificazioni non sono richieste per le consumazioni ai tavoli all’esterno, rispettando il distanziamento personale di un metro – e con la stagione che sta iniziando vedremo quanti accetteranno di cenare all’esterno – così come per chi usufruisce del servizio di asporto.

L’incongruenza della norma viene poi ulteriormente ribadita, caso mai non fosse chiara, dicendo che sono esentati dai certificati “i lavoratori e i collaboratori di tutte le attività economiche”. Incongruenza che può essere spiegata forse dalla volontà di non imporre il green pass ai lavoratori, tranne come vedremo per quelli del settore sanitario, per non incorrere nella marea di critiche che hanno accompagnato l’analoga decisione presa in Italia. Resta comunque l’assurdità di un avventore obbligato ad avere il green pass per bere un caffè preparato da un barista che invece non è soggetto a nessun controllo. Per quanto riguarda le consumazioni al tavolo, ci si può sedere al massimo in 6 persone, limite, aggiunge la circolare, che “può essere superato nei casi in cui i clienti seduti al medesimo tavolo siano tutti conviventi o siano soggetti vaccinati o guariti in possesso di documenti di cui all’articolo 5 del decreto legge”.

Per superare il limite dei 6 commensali non è però sufficiente il certificato negativo di tampone antigenico o il certificato anticorpale. Il Decreto nostrano si spinge poi ancora più in là di quelli in vigore in Italia, prescrivendo l’obbligo di uno dei certificati anche per consumare al banco. Per cui senza greenpass – o equivalenti – non si può neanche prendere un caffè.

La circolare prende in esame poi le feste e gli eventi in cui è previsto il ballo, spiegando che tali eventi sono consentiti solo presso le sedi di “operatori economici che abbiano come oggetto principale di licenza ‘discoteca, sale da ballo, night club e simili’”. Sappiamo bene quante siano ormai le discoteche presenti in Repubblica, per cui credo che chi ama il ballo dovrà rassegnarsi. Si specifica poi che “in tutti i locali con caratteristiche diverse da quelle sopra riportate, incluse le abitazioni private, sono vietati eventi e feste da ballo”.

Anche per accedere ai locali da ballo non valgono solo il tampone o il certificato anticorpale. Un aspetto di particolare importanza è quello dell’accesso alle strutture sanitarie pubbliche e private, che è consentito solo con le certificazioni. L’obbligo non si applica ai minori di 12 anni e alle situazioni di emergenza. Se un paziente deve accedere a una visita già programmata, senza essere in possesso di uno dei documenti richiesti, potrà essere sottoposto all’esecuzione di un tampone antigenico rapido, gratuito, da parte del personale della struttura prima dell’erogazione della prestazione.

Nessun documento è richiesto per l’accesso alle Farmacie del territorio, con esclusione di quella dell’Ospedale. Chi fosse sprovvisto di green pass negli orari in cui l’unica farmacia aperta del territorio è quella dell’Ospedale, dovrà seguire il percorso esterno dedicato all’accesso notturno.

Il personale sanitario delle cliniche private che non può svolgere attività lavorativa in quanto non in possesso di almeno uno dei documenti richiesti, conserva però il posto di lavoro. La mancanza dei suddetti documenti, specifica la circolare, non è motivo di licenziamento per giusta causa.

Il genitore che assiste il figlio minore di 14 anni posto in quarantena può astenersi dall’attività lavorativa e beneficiare dell’indennità economica per inabilità temporanea al lavoro, oppure può lavorare in modalità “lavoro dal domicilio” o “lavoro agile” (il famoso “smart working”) previo accordo con il datore di lavoro.

Per i dipendenti settore privato l’accordo deve essere trasmesso, dal datore di lavoro, all’associazione di categoria di riferimento, alle organizzazioni sindacali e all’Ufficio Attività Economiche per il tramite del portale Labor. Il lavoratore dipendente deve inoltre inviare all’Istituto Sicurezza Sociale la richiesta di rinuncia al periodo di copertura della malattia.

Per i dipendenti del settore pubblico, invece, il contratto di lavoro agile dovrà essere predisposto dal competente dirigente sulla base del modello già disponibile sul portale della PA e dovrà essere trasmesso al dirigente dell’Ufficio Gestione Personale PA.

Per tutta la durata della quarantena, il genitore che assiste il minore deve essere lo stesso. Si rammenta infine che la richiesta di accedere al lavoro agile e rinunciare all’indennità economica può avvenire sia da parte del genitore che assista il minore in quarantena, sia per tutti lavoratori dipendenti posti in quarantena, e che è vietato, per i pazienti in isolamento domiciliare, sintomatici o non sintomatici, svolgere attività lavorativa dal domicilio o in lavoro agile.

La circolare conclude ricordando “che la presentazione di documentazione sanitaria falsa ovvero di persona diversa dal soggetto che la esibisce è perseguibile a norma del vigente Codice Penale”.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino, pubblicato integralmente dopo le 23

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy