San Marino. Libere professioni, Commissione mette in guardia gli uffici pubblici

San Marino. Libere professioni, Commissione mette in guardia gli uffici pubblici

Libere professioni, Commissione mette in guardia gli uffici pubblici

ANTONIO FABBRI – Il ragionamento appare semplice: se la legge prevede una speciale abilitazione e l’iscrizione ad apposito albo o registro per svolge- re una determinata professione, è necessario che chi la esercita sia iscritto a detti registri od albi, disponga dell’abilitazione richiesta, aderisca e sia sottoposto alla deontologia professionale. Ciò anche se i l’applicazione del diritto può essere “tirata” un po’ come l’elastico delle mutande perché, non dia troppo noia. Insomma, i pertugi del diritto sono infiniti e qualche recente decisione del tribunale potrebbe lasciare perplessità e interrogativi. D’altra parte a sollevare il problema con una comunicazione agli uffici pubblici è anche la Commissione nazionale delle libere professioni, che il 12 gennaio scorso ha inviato raccomandata elettronica agli uffici stessi oltre che alle Segreterie di Stato e anche all’Avvocatura dello Stato. Ecco che cosa dice la Cnlp nella missiva che, seppure tratti di professioni differenti, sostiene principi in tutto applicabili anche alla professione giornalistica, per svolgere la quale a San Marino la legge prevede il rispetto di determinate regole e l’iscrizione ad appositi registri previsti dalla legge. Proprio come per le altre professioni nelle quali è necessaria una specifica abilitazione.

“La Commissione Nazionale delle Libere Professioni (CNLP), nell’ambito delle azioni intraprese volte a contrastare l’ormai dilagante esercizio abusivo dell’attività professionale riservata agli iscritti agli Albi Professionali, intende significare che la Legge 20 febbraio 1991 n. 28 ha disciplinato le libere professioni e, ai sensi della predetta legge, l’esercizio delle attività libero professionali sono riservate a coloro che, dopo lo svolgimento di un determinato periodo di tirocinio professionale (svolto sotto il controllo degli organismi rappresentativi delle singole professioni) e previo superamento dell’esame di Stato, sono ritenuti idonei all’esercizio dell’attività professionale prescelta e quindi vengono iscritti all’Albo professionale di pertinenza; che pertanto per l’iscrizione all’Albo e quindi per lo svolgimento delle attività professionali è necessaria una speciale abilitazione; che inoltre gli iscritti agli Albi professionali:

• adempiono agli obblighi di formazione continua

• mantengono idonea copertura assicurativa professionale

• rispettano le norme deontologiche

• applicano le disposizioni di Legge e sono sottoposti al controllo anche disciplinare dell’Ordine professionale di appartenenza;

che “chiunque indebitamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione” incorre nel reato di cui all’art. 385 del codice penale “Indebito esercizio di una professione”;

che l’elenco degli iscritti agli Albi professionali è pubblicato sui siti dei rispettivi Ordini/Col- legi professionali”.

La lettera spiega l’importanza del riconoscimento professionale. “Giova osservare – prosegue la missiva del Cnlp – che il soggetto che pone in essere in via abituale, continuativa e onerosa una condotta ascrivibile ad una professione riservata, caratterizzata dall’espletamento di atti riservati e non, risponde del reato di cui sopra.

Lo svolgimento per un periodo prolungato di tali prestazioni, anche laddove alcune di esse non siano riservate alla professione, genera nei terzi, in primis nel cliente, un legittimo affidamento che il soggetto sia iscritto all’albo professionale.

La norma incriminatrice di cui all’art. 385 c.p. trova la propria ratio nella tutela dell’interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni vengano esercitate da chi, avendo conseguito una particolare abilitazione professionale, risulti in possesso di particolari requisiti deontologici e tecnici richiesti dalla legge.

La centrale locuzione di cui al predetto art. 385 c.p. “esercita una professione” attiene ai contenuti dell’attività professionale e non può che trovare anch’essa la sua concreta integrazione nelle fonti che disciplinano le singole professioni e che l’espressione “indebitamente” prevista dalla norma viene conseguentemente riconnessa, in pratica, al fatto che l’attività sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell’esame di Stato per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione.

Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo. In via generale si può pertanto evidenziare che, ai fini della tutela penale, l’esercizio di una professione deve necessariamente esplicarsi con rilevanza esterna, ricorrendo la necessità di tutelare il cittadino dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti nell’esercizio della professione o indegni di esercitarla. Il principio di effettività delle fattispecie incriminatrici, discendente da quello di legalità, è riferibile, come questo, non solo alle previsioni direttamente contenute nelle norme penali, ma anche a quelle delle fonti extra-penali che ne costituiscono sostanzia- le integrazione.

Sulla base di queste statuizioni di principio si reputa che si integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 385 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”, scrive la Cnlp, che fa presente anche come sia dovere degli uffici pubblici segnalare eventuali anomalie all’Autorità giudiziaria. Ammesso che poi quest’ultima rilevi gli estremi di una attività professionale potenzialmente esercitata al di fuori delle prescrizioni normative.

 

Avviato l’esame della legge su editoria e giornalismo in Commissione

E’ iniziato nel pomeriggio di ieri, nella Commissione consiliare competente, l’esame della nuova legge sull’editoria presentata dal Segretario di Stato all’informazione Teodoro Lonfernini.

Il progetto di legge “Diritto dell’Informazione e dei Media” mira a riformare e integrare la legge sull’informazione attualmente vigente, la legge 211 del 2014. L’auspicio è che, fatti i dovuti emendamenti, venga fuori un testo che possa essere migliorativo della legge attualmente in vigore che ha comunque il merito di avere dato vita ad una prima normazione del settore, nonostante non sia ancora pienamente rispettata.

Il Pdl, spiega il Segretario Lonfernini, nasce dall’esigenza di garantire una regolamentazione della materia che “sia in grado non solo di precisare garanzie e limiti alla stessa per i cittadini, le istituzioni, i professionisti e le imprese, ma anche di assicurare uno sviluppo forte ed equilibrato del settore”.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

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